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Leggi l’articolo su studiocataldi.it Un giudice del lavoro che tutela il Lavoro di questi tempi può sembrare un’anomalia del sistema, ma invece costituisce il ripristino della legalità formale e sostanziale nonché un ulteriore segno di consapevolezza e coraggio della magistratura di merito nel chiamare le cose con il loro nome, nel comprendere la realtà e nel ripescare quell’approccio costituzionalmente orientato oramai in disuso durante la tirannia del diritto emergenziale, capace di derogare addirittura ai diritti naturali ed ai principi fondamentali della nostra Carta repubblicana. Questa volta però si tratta di un denotatore epocale, perché la sentenza del 13 settembre 2023 n. 136 del Tribunale del Lavoro de L’Aquila – giudice Dr. Giulio Cruciani –, nel dichiarare l’illegittimità dell’istituto della sospensione dal lavoro (e dalla retribuzione) per assenza della vaccinazione obbligatoria anti Sars-Cov-2 dei lavoratori ultracinquantenni ex art. 4, quinquies, comma 4, dl. 44/21, è destinata a far saltare il banco. Con questa decisione si infatti è aperta un’altra breccia in una delle misure – la principale probabilmente – che ha costretto la popolazione ad inocularsi farmaci genici in corso di sperimentazione ed autorizzati provvisoriamente “sulla base di dati meno completi” (Regolamento EU n. 507/2006), ossia la “sospensione dal lavoro e dalla retribuzione” in caso di violazione o inadempimento dell’obbligo imposto dalla legge di vaccinarsi per prevenire l’infezione dal virus Sars-Cov-2. Il Giudice del Lavoro lo ha premesso: “non verrà valutata la legittimità dell’obbligo vaccinale anti Sars-CoV-2, bensì la legittimità, nel caso concreto, della sospensione dal lavoro per assenza della vaccinazione obbligatoria”. Quindi il Giudice non entrava nel merito dell’efficacia o meno dei vaccini anti covid-19 per la salute pubblica o della legittimità o meno dell’obbligo vaccinale, perché il tema del decidere era un altro, e precisamente se la “sospensione dal lavoro e dalla retribuzione” sia stata un mezzo legittimo con cui la norma di legge ha ottenuto il proprio rispetto, e se con tale forza sia stata legittimamente o meno applicata dall’intero palinsesto sanzionatorio, non solo quindi dall’art. 4-quinquies dl. 44/21 oggetto di giudizio (relativo ai lavoratori ultracinquantenni), ma anche dagli artt. 4, 4-bis e 4-ter e poi 4-quater del dl. 44/21, nella distorta interpretazione (ideologicamente orientata) che per tutelare la salute pubblica si doveva imporre l’obbligo vaccinale anti Sars-CoV-2 a determinate categorie di lavoratori. La sentenza in commento accertava e dichiarava che “non vi è alcuna norma di legge – né potrebbe mai esservi anche per lo sbarramento costituzionale del divieto di discriminazione ex art. 3 Cost. – che imponga un obbligo vaccinale anti Sars-CoV-2 per prestare lavoro … ma solamente l’imposizione di un tale obbligo se e nei limiti in cui sia strumento di prevenzione dal contagio”. Semplicissimo. Lo Stato italiano si fonda sul lavoro (art. 1 Cost.), e su questo si fonda non solo la dignità sociale e lavorativa, ma anche la dignità personale dell’essere umano che vuole mantenersi con le proprie forze. “Il reddito da lavoro costituisce per lo più il reddito di sussistenza, senza di esso si scivola nel degrado e nella dipendenza” scrive il giudice Cruciani. E se la dignità è il limite invalicabile all’obbligatorietà di qualsiasi trattamento sanitario obbligatorio (art. 32 Cost.), allora la vaccinazione obbligatoria, qualsiasi essa sia, non poteva essere imposta imponendo l’obbedienza a mezzo della privazione del lavoro – e quindi della dignità umana – senza violare apertamente l’art. 32 Cost.. Il ragionamento del Giudice del Lavoro è ineccepibile, in particolare nella critica mossa all’opinione diffusa – ripetuta oramai meccanicamente da laqualunque – secondo cui la ragione per la quale si è imposto al lavoratore l’assunzione del vaccino anti Covid-19 risiedeva nel fine espresso che egli, nel luogo di lavoro, non costituisse un rischio per i colleghi o per i terzi, a differenza invece del lavoratore non vaccinato, che avrebbe esposto al rischio di infezione da Sars-CoV-2 praticamente tutti coloro con i quali sarebbe entrato in contatto nei luoghi di lavoro (meno che i vaccinati ovviamente). La decisione in commento respingeva anche l’argomento – anch’esso tanto diffuso quanto irrilevante – della supposta idoneità dei vaccini a prevenire le forme acute della malattia Cosvid-19 conseguente all’infezione dal virus Sars-Cov-2, che è tutt’altra questione, non di interesse per il thema decidendum del Tribunale aquilano, che accedeva, invece, alla capacità o meno di tali vaccini a prevenire il contagio dal virus Sars-Cov-2 come condizione minima necessaria all’applicazione della misura della “sospensione dal lavoro e dalla retribuzione” nei confronti di lavoratori inadempienti all’obbligo legale. La prevenzione dal contagio dal virus Sars-Cov-2 è stata il fine che la legge intendeva raggiungere con la vaccinazione obbligatoria, mentre la cura dalle forme acute della malattia Covid-19 è altro aspetto, diverso ontologicamente dal primo, non rientrante nell’alveo normativo della vaccinazione obbligatoria per la prevenzione dal virus Sars-Cov-2. Dunque la finalità preventiva dall’infezione costituiva il fondamento e, al tempo stesso, il limite di applicazione di tali norme imperative, che letteralmente nel corpo della disposizione imponevano la vaccinazione per prevenire l’infezione dal virus Sars-Cov-2. E che il lavoratore vaccinato fosse “sicuro” ed il non vaccinato invece fosse “pericoloso” si atteggiava a mera presunzione relativa, nello specifico ad una presunzione legale, non certo assoluta, perché è stata smentita dalla prova contraria: i vaccinati con i farmaci oggi a disposizione si infettano ed infettano gli altri, al pari dei soggetti non vaccinati. Le evidenze scientifiche e la comune esperienza (personale, familiare, della cerchia di conoscenti) hanno permesso di dimostrare l’erroneità delle presunzioni normative in tema di immunizzazione dal virus Sars-Cov-2 usando i farmaci anti covid-19 che, a questo punto, hanno dato luogo ad una ingiustificata discriminazione in base alle condizioni e alle opinioni personali (art. 3 Cost.), perché si è tolto il lavoro e la retribuzione a centinaia di migliaia di persone inutilmente, senza motivo, solo per la violazione impossibile di una norma che se fosse stata osservata non avrebbe apportato alcun beneficio al fine di prevenire i contagi da Sars-Cov-2 sul luogo di lavoro. Il Giudice de L’Aquila ha preso atto che la contagiosità dei vaccinati costituisce un fatto notorio ai sensi dell’art. 115, c.p.c. (che non richiede quindi una
Sulla cd “carriera alias” Avvocati Liberi condivide e sostiene la Comunicazione del 24/08/2023 curata dal Coordinamento Internazionale Associazioni per la Tutela dei Diritti dei Minori (CIATDM), con l’Avv. Alessandra Devetag, contribuendo a trasmetterla a tutte le scuole medie e superiori d’Italia.
Non v’è chi non veda è un’espressione molto amata da alcuni giuristi, forse un po’ demodé, ma che suscita in noi giovani avvocati quella riverenza e quel rispetto che fin dai primi giorni di pratica forense abbiamo provato nei confronti degli avvocati “più grandi” che con le loro bellissime toghe solcavano fieri i corridoi dei tribunali. Una espressione che molto elegantemente e con grande stile ci dice che “se non te ne sei accorto sei tonto”! Recentemente questa espressione è stata sostituita in alcuni scritti con il brocardo “è di solare evidenza”, che ancora con garbo ed eleganza ci dice “ci sei o ci fai?”. L’italiano è una lingua meravigliosa, se sai usarla. E quindi, all’alba dell’entrata in vigore delle leggi “vaccistissime” (no, non è un lapsus calami…) viene da dire alla cittadinanza tutta, ai nostri amici e parenti, ai politici e ai politicanti, ai giornalisti e ai giornalai: davvero non vedete che il nostro Paese è diventato a suon di Decreti Legge e DPCM uno Stato razziale e confessionale, ove la nuova religione non è il Cristianesimo o l’Islam, ma la venerazione del Dio Vaccino? Non v’è chi non veda…eppure voi non vedete. Non vedete che da domani (10 gennaio 2022) ai non vaccinati verrà inibito l’utilizzo dei mezzi pubblici, l’accesso a bar e ristoranti (anche all’aperto), lo svolgimento di attività sportive al chiuso e sport di contatto anche all’aperto. Non vedete che tra alcune settimane ai 50enni non vaccinati (sani o malati che siano) verrà impedito di lavorare e verrà comminata una multa: insomma si verrà multati per uno status (50enne non vaccinato) e non per aver commesso un illecito. Non avete visto e non vedete che ci sono già intere categorie di cittadini che – in quanto non vaccinati – non possono più lavorare (da mesi) e non hanno diritto, secondo il Governo, ad alcun emolumento, nemmeno un sostegno alimentare. Non vedete (o scegliete di non vedere) che nel modernissimo 2022 ad un ragazzino di 12 anni viene impedito di salire sui mezzi pubblici per andare a scuola, gli viene impedito fare attività fisica e viene escluso da ogni occasione di socializzazione. A questo punto, possiamo ben passare dal “non v’è chi non veda” al “è di solare evidenza” che si è instaurato in Italia un neo regime razziale e se davvero molti di voi ancora non vedono cosa sta accadendo…il sillogismo è semplice: non ci siete, ma ci fate! Ricordo a me stessa (altro modo elegante per dire “sei veramente un babbeo se non ci hai fatto caso”) che in questo Paese TUTTI percepiscono un sussidio (dalla disoccupazione al reddito di cittadinanza, dai contributi comunali all’assegno alimentare)…tutti, ma non i nuovi ebrei: i no vax. Se ancora qualcuno storcesse il naso all’accostamento tra no vax ed ebrei, vorrei sottoporre alla sua (scarsa) attenzione i recenti moti popolari, quali ad esempio il cartello affisso in provincia di Imola con scritto “Zyclon B ai non vaccinati” (sempre al predetto cittadino che evidentemente quando c’era la lezione di storia aveva di meglio da fare, ricordo che lo Zyclon B era il gas usato nelle camere a gas dei campi di concentramento). Trattasi di un caso emblematico ma purtroppo non isolato di odio razziale o religioso (ove la razza non è più sinonimo di un gruppo d’individui di una specie contraddistinti da comuni caratteri esteriori ed ereditari, ma l’appartenenza ad una nuova categoria sociale creata ad hoc: i non vaccinati e la religione non è più quella confessionale classica ma la venerazione al Dio Vaccino e alla religione della scienza). La cittadinanza (anche questa volta come 80 anni fa) pare unita e coesa con il Governo nel dare la caccia e la colpa di tutto ai “no vax”, come lo era nel 1938 a dare la colpa agli ebrei (portatori di malattie e motivo di rovina economica del bel Paese). E nonostante l’impennata di contagi delle Feste, che ha colpito indifferentemente vaccinati e non, abbia smascherato la grande BUGIA (“chi si vaccina non si ammala e non contagia”), con domani i non vaccinati saranno i nuovi “paria” (i nuovi intoccabili…ai margini della società). I no vax devono morire di fame, devono essere ridotti in povertà tanto da non potersi pagare il mutuo, perdere la casa, non poter mantenere i figli, devono essere isolati dalla società e piegati nella volontà. Di fatto è la “morte della ragione”: tutti contagiano tutti, ma se sei vaccinato puoi continuare a spargere il virus con pranzi, cene e partite di calcetto. Se sei vaccinato hai “licenza di contagiare” con tanto di patentino del “bravo cittadino”…insomma un moderno figlio della Lupa con la versione 2k della tessera del partito. A chi non vede (…ancora e nonostante tutto) ricordo che nel ventennio fascista il possesso e l’esibizione della tessera del partito era diventata in poco tempo la condicio sine qua non poter lavorare, frequentare la società, andar a scuola. L’assonanza con il moderno lascia passare verde, come direbbero i nostri Colleghi più “grandi”, è – ancora una volta – di solare evidenza. Se non lo vedete, vuol dire che vivete nell’ombra e nelle tenebre di un intorpidimento mentale ove rimanere in ammollo in una comfort zone, dove è concesso non pensare. Perché tanta fatica quando c’è la TV che ti dice cosa fare/magiare/dire? Nei mesi la narrativa main stream si è sgretolata davanti agli occhi (chiusi evidentemente) della popolazione. Si è rapidamente passati dal promettere che con il siero non ci si sarebbe ammalati né si sarebbero contagiati gli altri, all’accontentarsi di contrarre il virus, ammalarsi, contagiare tutti ma…non finire (forse) a rosicchiare il radicchio dalla radice (come dicevano i nostri nonni). Insomma dall’immunità di gregge…al gregge di pecoroni (nel giro di poche varianti). Ma ancora non basta, ai più, per accorgersi della deriva razziale e antidemocratica che il nostro Paese ha intrapreso, guidata dal Governo dei “migliori”, che ha letteralmente scippato al Parlamento il suo potere legislativo (oramai si va avanti a suon di DL nel brodo primordiale di una emergenza senza fine, che tanto
La Rai sta svolgendo una preziosa opera di informazione sull’aggressione russa contro l’Ucraina. Ed è ancora più prezioso che la Rai eviti di dare spazio a falsità palesi e interpretazioni compiacenti verso i crimini di Putin. Attiveremo anche la Vigilanza” Andrea Romano, PD. Grottesco, irricevibile e offensivo dell’intelligenza altrui, questi sono gli aggettivi atti a descrivere gli ordini impartiti dal Romano alla Rai. Forse nell’ottica di costoro gli italiani sono dei sudditi privi di capacità di discernimento e di analisi critica, pronti ad accettare passivamente ogni imposizione che viene calata dall’alto. Il 70% della popolazione è davvero così, chi oggi urla all’invasione riversandosi in piazza è lo stesso suddito che fino a ieri indossava una doppia mascherina evitando accuratamente il prossimo perché fonte di malattia. È bastato cambiare la scaletta del telegiornale perché costui improvvisamente riprendesse a vivere senza angoscie, davvero incredibile vero? Il comunicato del Romano è inaccettabile perché mistifica la realtà come sono soliti fare i media. Bisogna essere ignoranti o complici per non sapere che in Ucraina dal 2014 c’è stato un colpo di stato made in Usa che ha portato al potere formazioni di stampo nazista. Perché Romano non dice serenamente che stiamo sostenendo anche con armi le formazioni naziste ucraine? Sembra brutto dirlo per una persona che fa dell’antisemitismo un cavallo di battaglia eppure è così. Non è un mistero che la stessa ANPI abbia dichiarato apertamente le reali intenzioni di Putin e che no, questa non è un’invasione ma una difesa nei confronti della Nato che anno dopo anno ha colonizzato sempre di più i paesi limitrofi ai confini russi per accerchiarla. Che dice Romano, vuole censurare anche i pericolosi negazionisti di ANPI? Negazionismo è una parola utile a delegittimare chiunque si opponga alla falsa narrazione governativa, oggi è la guerra, ieri il Covid e domani sarà un’altra storia. Perché non censurare anche i media di regime allora caro Romano che nel 2014 parlavano in altri termini dell’Ucraina? I professionisti dell’informazione continuano a diffondere informazioni fasulle sull’argomento spacciando trailer di videogiochi per bombardamenti in tempo reale. Un po’ di vergogna ci sarebbe da provarla non trova?
La Corte di Giustizia della UE ha alfine sentenziato dichiarando la irricevibilità della questione pregiudiziale sollevata dal Tribunale di Padova e rubricata al n. C-765/2021 della CGUE. Data la enormità dei quesiti sollevati dal giudice patavino, un accoglimento anche parziale o di uno solo degli interrogativi devoluti alla Corte, avrebbe comportato il riconoscimento della erroneità e illegittimità dell’operato del trittico Conte-Speranza-Draghi ma anche del PdR Mattarella che quei decreti e quelle conversioni aveva firmato. Ma nel quadro dei dispositivi di biopolitica che la UE stessa ha introdotto per i 27 Stati membri (Reg. 953/2021 – green-pass), il satellite Italia è stato il luogo di elezione per misurare l’accettabilità di certe pratiche da parte dei cittadini e la loro capacità di restare sottomessi (esperimento tristemente riuscito) pur se al cospetto di sostanze ancora sperimentali e dagli effetti ignoti ovvero dinanzi all’introduzione, per l’esercizio di libertà e diritti fondamentali, di precise condizioni verificabili attraverso l’uso di QR e altri strumenti digitali. La Corte lussemburghese, che è composta da giudici nominati di comune accordo dai governi degli Stati membri, non ha avuto quindi il carattere necessario per entrare nel merito e magari per contraddire le Istituzioni europee e italiane sul campo di quei diritti e libertà fondamentali che a parole sono cari alla UE. Nulla di nuovo quindi, ed è quasi superfluo dire che ci aspettavamo una risposta simile. Ci riserviamo di darVi una lettura approfondita delle 12 pagine della sentenza ma evidenziamo una prima erroneità della risposta della Corte rispetto al primo quesito avanzato dal giudice di Padova (sono attuali le Determine EU Commissione per immissione in commercio dei farmaci ancora sperimentali, i cd “vaccini”, alla luce del fatto che esistono almeno 15 cure approvate in via ordinaria dall’Ema e dall’Aifa?). La Corte dichiarato l’improcedibilità del quesito rimproverando al giudice patavino di non aver individuato concretamente a quali autorizzazioni si riferisse ma questo è solo un espediente giuridico per evitare una decisione nel merito dal momento che il giudice patavino aveva assolto in concreto a tale incombente chiedendo: “Dica la Corte di Giustizia se le autorizzazioni condizionate della Commissione, emesse su parere favorevole dell’EMA, relative ai vaccini oggi in commercio, possano essere considerate ancora valide, ai sensi dell’articolo 4 del regolamento n. 507/2006, alla luce del fatto che, in più Stati membri (ad esempio in Italia, approvazione AIFA [Agenzia italiana del farmaco] del protocollo di cura con anticorpi monoclonali e/o antivirali), sono state approvate cure alternative al COVID SARS 2 ”. È evidente che non era dubitale che il riferimento fosse ai “vaccini” Covid-19! Resta un certo rammarico ma non tanto perché ci si attendeva necessariamente un accoglimento rispetto alle istanze giuste e legittime formalizzate dal Prof. Sinagra in primo grado come difensore di una sanitaria sospesa, ma per l’ennesima riprova del fatto che il potere giudiziario del cd occidente mostra di aver totalmente abdicato alla sua funzione di rendere Giustizia. Per noi Avvocati Liberi questa è una ferita aperta ma, rilevando che le 7 questioni restano ancora senza risposta, le riproporremo nell’interesse dei cittadini. In questi anni sfortunati l’apporto di Avvocati Liberi per la riaffermazione di giustizia e uguaglianza non verrà a mancare.
A seguito di una serie di ordinanze su ricorsi presentati da alcuni validi colleghi della nostra associazione AVVOCATI LIBERI, partecipando alle loro doglianze sulle motivazioni metagiuridiche adottate dai Giudici, ho sentito la necessità di esternare le mie considerazioni che, atteso la vastità degli argomenti che si dovrebbero affrontare, saranno necessariamente limitate all’argomento della crisi della giustizia e dei sui operatori. Questa nasce obbligatoriamente quando ci si trova all’interno del sistema giuridico, in fase di applicazione di quel diritto che, sui testi e nelle aule dell’università ti insegnano essere l’unico valore che consente all’uomo il vivere sociale. E’ inevitabile, dunque, che il particolare momento storico in cui ci troviamo comporti una crisi di valore per gli operatori del diritto, privati della certezza del diritto positivo e soprattutto del riferimento alla Carta Costituzionale completamente rivisitata attraverso un’interpretazione strumentale, estensiva e talvolta anche fantasiosa. Lo stesso potere giudiziario, irretito da chissà quale paura, non trova il coraggio di esporsi e si limita in una coazione a ripetere pedissequamente, con parole etiche ma prive di contenuto reale, quello che ormai da tempo si sente ripetere dai mass media e dai vari “scienziati” televisivi. Tutto è giustificato da uno stato di pandemia infinita che dura da quasi due anni, con svilimento e contrazione di tutti i valori umani, con limitazione della libertà in tutte le sue manifestazioni sino ad arrivare alla limitazione della libertà di opinione e, da ultimo, anche con la minaccia di ricevere trattamenti sanitari obbligatori per coloro che spontaneamente non si sottopongono alla terapia in corso di sperimentazione. Noi Avvocati Liberi, motivati da un profondo senso di giustizia sociale, ogni giorno veniamo chiamati da persone che cercano aiuto, che cercano di ottenere la difesa di quei diritti che sino ad oggi hanno rappresentato il fondamento del nostro vivere civile. Rappresentiamo il popolo nelle sue manifestazioni di reale disagio perché costretti a sottoporsi ad un vaccino sperimentale verso il quale nutrono sospetti (non infondati) per vivere! Non ottemperare a questo dovere sociale, giustificato (senza alcuna certezza scientifica) dalla necessità di tutelare se stessi e le persone con cui si viene a contatto, implica la più grave delle pene: la morte civile! Niente lavoro, niente retribuzione, niente spostamenti, niente di tutto ciò che prima potevi fare nella convinzione di essere un cittadino italiano libero, osservante delle leggi, tutelato da un vivere civile garantito dalla giustizia e da una Costituzione tra le più belle del mondo! E, allora, viene da chiedersi, ma quali sono i DOVERI SOCIALI del cittadino che vive in uno stato democratico? Nella nostra Costituzione l’art.2 recita: l’Italia riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Qui è il punto!. Si parla di diritti inviolabili dell’uomo e non del cittadino per indicare che essi sono preesistenti a qualsiasi formazione statale che si limita a riconoscerli, non ad attribuirli, e che, dunque, appartengono a tutti gli esseri umani. Il medesimo articolo continua, poi, nel precisare ciò che lo Stato richiede: l’adempimento di doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Cosa si intende per adempimenti di doveri di solidarietà politica? Andare a votare, conoscere le leggi, dunque di essere parte attiva alla vita pubblica e politica che regge il paese. Cosa si intende per solidarietà economica? Tutti devono partecipare alla gestione economica del paese, contribuendo a pagare le tasse ad esempio. Cosa si intende infine per solidarietà sociale? Dovere di educare, istruire i propri figli, aiutare le persone in difficoltà. Questo dovere non può mai essere inteso come un dovere di mettere in rischio la propria salute di persona sana a vantaggio di altri e, semmai, questo è un appannaggio strettamente personale rimesso alla esclusiva volontà di chi decide volontariamente di sacrificarsi e mettere a rischio la propria salute per tutelare (se poi effettivamente li tutelano) coloro che si trovano ad essere fragili. Il mancato sacrificio personale che riguarda il proprio corpo e la propria salute non potrà giammai essere inteso come mancanza di solidarietà sociale!. Io posso rispettare chi è fragile aiutandolo per le cure (da un punto di vista economico, di supporto, donando il mio sangue), ma non certamente sottoponendo me stesso a cure sperimentali! Non potrei mai consentire che a mia difesa (persona fragile) i miei figli o i miei nipoti debbano sottostare a terapie sperimentali, con il rischio di subire possibili effetti collaterali gravi o addirittura la morte! Ora, non è scritto da nessuna parte che la solidarietà sociale implichi mettere a rischio la propria salute per quella degli altri. Interpretare diversamente la norma significa accettare una contraddizione in termini. La norma sarebbe contraddittoria in sé stessa. Da un lato lo Stato riconosce e garantisce la salute e l’integrità fisica quali diritti inviolabili della persona, mentre dall’altra, per solidarietà sociale, li violerebbe. L’INVIOLABILITA’ dei diritti della persona non dipende da nessuno Stato, è innato nell’essere umano, fa parte della persona, gli viene riconosciuto dalla sua natura. Costringere i diritti inviolabili della persona, lì dove attuati, implica uno Stato autoritario, dittatoriale e giustifica la ribellione. E’ la storia che ce l’ha insegnato, e la circostanza che oggi qualcuno si è permesso di dire che lo studio della storia nelle scuole è inutile, così come quello della filosofia, è un grave attacco alle fondamenta della nostra civiltà. Perché cancellare la memoria storica dei cittadini? Non è forse proprio quest’ultima che impedisce di compiere errori che in passato hanno fortemente segnato la coscienza? L’ interpretazione distorta dei diritti inviolabili della persona induce una sofferenza per ogni mente in grado di pensare ancora, di porsi domande ma, soprattutto, pone in crisi gli operatori del diritto che si trovano nelle aule di tribunale costretti a subire sentenze prive di logica giuridica, avulse dai principi che sinora hanno retto un sistema democratico fondato sulla Costituzione italiana. Tuttavia, nel buio totale degli operatori di giustizia, noi Avvocati Liberi non ci fermeremo e cercheremo di mantenere viva la luce sui diritti fondamentali. Se
“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.” (art. 32 Costituzione). In questi tempi in cui persino la stampa mainstream è costretta a riconoscere gli effetti invalidanti e letali dei c.d. vaccini anti Covid-19 mi è capitato di discutere con conoscenti e colleghi che, messi davanti all’evidente casistica, pur di mantenere le proprie posizioni, sostengono la supremazia della salute collettiva rispetto a quella dell’individuo: appoggiandosi ai comunque sottostimati dati statistici, si arriva a sostenere che, a fronte dei benefici (in realtà tutti da dimostrare) dati dalla “vaccinazione” di massa, l’acclarato sacrificio di pochi vale comunque la vita e la salute di molti. Facendo quindi leva sul mero dato numerico, la cosa apparirebbe logica ed auspicabile se inquadrata sotto la lente d’ingrandimento economica e politica, e così, facendo riecheggiare le parole pronunciate un paio di millenni fa da un tale Caifa i corifei del bene collettivo si allineano al suo pensiero: «Voi non capite nulla; e non considerate che conviene per noi che un sol uomo muoia per il popolo e non perisca tutta la nazione» (GV 11, 49-50). Ma è davvero così? È ammissibile che anche una sola persona possa essere sacrificata per il bene della collettività? La Corte Costituzionale che dovrà pronunciarsi a breve sulla ammissibilità degli obblighi “vaccinali” sollevata da diversi giudici civili e amministrativi, si era espressa in passato in maniera abbastanza chiara (sentenza 22 giugno 1990, n. 307 a proposito del vaccino antipolio): «Con riferimento, invece, all’ipotesi di ulteriore danno alla salute del soggetto sottoposto al trattamento obbligatorio […] il rilievo costituzionale della salute come interesse della collettività non è da solo sufficiente a giustificare la misura sanitaria. Tale rilievo esige che in nome di esso, e quindi della solidarietà verso gli altri, ciascuno possa essere obbligato, restando così legittimamente limitata la sua autodeterminazione, a un dato trattamento sanitario, anche se questo importi un rischio specifico, ma non postula il sacrificio della salute di ciascuno per la tutela della salute degli altri». Sullo stesso solco si era posta la sentenza n. 118/1996 che, sempre in merito a un danno alla salute conseguente alla vaccinazione antipolio, aveva stabilito che «… in nome del dovere di solidarietà verso gli altri è possibile che chi ha da essere sottoposto al trattamento sanitario […] sia privato della facoltà di decidere liberamente. Ma nessuno può essere semplicemente chiamato a sacrificare la propria salute a quella degli altri, fossero pure tutti gli altri». Senza tacere del fatto che l’art.32 Cost. definisce la salute come “diritto del cittadino” e “interesse della collettività” determinando già sul piano giuridico una distinzione che vede il cittadino titolare del più pregante diritto rispetto al mero interesse riconosciuto alla collettività, la portata degli incisi che chiudono le massime sopra citate è chiara: non è ammissibile che anche solo un cittadino possa essere sacrificato per il bene di tutti gli altri. E tali pronunciamenti non fanno altro che rendere “diritto vivente” la chiosa finale dell’art.32 Cost., ossia quell’emendamento fortemente voluto da Aldo Moro per evitare le derive stataliste o collettiviste tipiche dei regimi totalitari di cui era stato testimone: l’insuperabile limite del rispetto della persona umana nell’ambito dei trattamenti sanitari obbligatori. Non è quindi al dato quantitativo del numero degli effetti avversi in relazione al numero di dosi somministrate cui bisogna riferirsi per considerare costituzionalmente valida la vaccinazione obbligatoria, non essendo invece accettabile il rischio concreto di un effetto invalidante o, peggio ancora, letale anche solo per un consociato; a ragionare diversamente, ed ammettere che una singola persona possa essere danneggiata o uccisa per salvarne altre si potrebbe benissimo giustificare l’obbligatorietà dell’espianto di un rene o di altri tessuti o organi da una persona sana per curare malattie anche gravi o dal decorso fatale in cui siano incorsi altri soggetti. Questo perché l’habeas corpus è principio etico, prima ancora che giuridico, che funge da argine alle derive tanto di una scienza medica sganciata dalle sue finalità, quanto di una prassi politica e giuridica immemore della centralità della persona. Se il sacrificio del singolo potesse essere giustificato in vista della salvezza di una pluralità più o meno ampia di consociati, sarebbe conseguenza logica sopprimere o menomare irreversibilmente una persona i cui organi e tessuti espiantati potrebbero salvare due, tre, dieci altri soggetti in pericolo di vita: guardando al dato numerico e ad un profilo meramente utilitaristico, sul piatto della bilancia basterebbero anche due sole vite salvate dal sacrificio di una a far propendere per il conseguimento del vantaggio. Ma così non è. E l’art.32, secondo comma, della nostra Costituzione oltre alla giurisprudenza della Consulta sopra citata sanciscono senza alcun dubbio che il contemperamento tra salute del singolo e salute della collettività non possa basarsi su un’analisi costi/benefici di tipo quantitativo. Basti considerare che nel nostro ordinamento è ammissibile la donazione di sangue e di midollo osseo, così come di parti di fegato, polmone, pancreas e intestino a fini di trapianto tra persone viventi, ed è altresì ammessa la donazione di un rene per le medesime finalità. In tali casi si è in presenza di atti in cui da un lato non interviene una perdita significativa delle funzioni fisiologiche e, dall’altro, rileva la volontà del soggetto donante, non essendo ammissibile che una persona possa essere costretta (fosse anche dallo Stato) a tali pratiche le quali, in ogni caso, toccano la sfera fisica e materiale della persona umana, ossia l’integrità del suo corpo. A fortiori, non può essere previsto alcun obbligo per pratiche che importino una sensibile deminutio delle funzioni fisiologiche e dell’integrità psicofisica del soggetto. Orbene, inquadrando gli obblighi vaccinali anti Covid-19 nel contesto ordinamentale sopra rappresentato, appare chiaro che una pronuncia ad essi favorevole da parte della Consulta sarebbe l’ultimo chiodo sulla bara della Costituzione repubblicana, ed aprirebbe a scenari ancora più distopici e totalitari di quelli visti
Più volte abbiamo sottolineato l’insufficienza e l’incompletezza della farmacovigilanza passiva con cui l’AIFA monitora i vaccini Covid-19. La vaccino-vigilanza passiva “viene realizzata attraverso la raccolta e l’analisi delle segnalazioni spontanee di Aefi (da medici, operatori sanitari e dalle persone vaccinate), tramite le quali possono emergere segnali che necessitano di approfondimento (per essere smentiti o confermati e quantificati in termini di rischio), attraverso la conduzione di studi di farmacoepidemiologia” (cit. https://www.epicentro.iss.it/vaccini/VacciniFarmacovigilanzaItalia). Semplificando: le reazioni avverse sono contate e valutate solo a seguito delle segnalazioni spontanee effettuate dai soggetti che hanno subìto l’effetto dannoso e/o dai loro medici. Che la segnalazione possa essere effettuata direttamente dal cittadino è cosa nota a pochissimi…perché il mainstream e soprattutto il servizio pubblico di informazione tacciono. Nella nostra esperienza abbiamo raccolto numerose testimonianze di soggetti che hanno subìto danni, gravi o lievi, in seguito al vaccino, senza che sia seguita una segnalazione all’AIFA; talvolta per non conoscenza e spesso per il rifiuto del medico. Per questo abbiamo deciso di aiutare tutti coloro che hanno subito eventi avversi a segnalarli prontamente. Sul sito https://www.aifa.gov.it/moduli-segnalazione-reazioni-avverse troverete la sezione dei “moduli di segnalazione di reazione avverse”, nella quale reperire la “scheda per il cittadino” che abbiamo riproposto in questa sezione per comodità di ricerca. Si tratta di un modulo editabile di facile compilazione: unica accortezza sarà scrivere nella casella “nome del farmaco” il nome del vaccino come riportato nel foglio di vaccinazione che sarà stato consegnato dopo l’inoculazione del siero. Come riportato in calce al modulo, esso dovrà essere inviato per FAX o E-MAIL o POSTA al Responsabile di Farmacovigilanza della propria ASL, i cui gli indirizzi sono presenti sul sito dell’AIFA (https://www.aifa.gov.it/responsabili-farmacovigilanza), anch’esso presente in questa sezione per comodità Ecco fatto! Segnalando si contribuirà alla reale informazione sulle conseguenze dannose di questi sieri e fornirete a noi Avvocati uno strumento in più per eventuali azioni risarcitorie.
Il Tribunale Militare di Napoli dubita che l’obbligo di vaccinazione imposto per ordine dell’Autorità Sanitaria Militare al militare che deve essere impiegato in operazioni fuori dai confini nazionali sia conforme all’articolo 32 della Costituzione. Leggi l’ordinanza cliccando qui L’ordinanza trae le mosse dal casus belli di un militare, destinato in Lituania, che non si presentava in infermeria per sottoporsi alla profilassi vaccinale in vista della missione all’estero e, perciò, veniva denunciato per disobbedienza aggravata all’ordine impartito dal superiore in grado sulla base dell’art. 206bis Codice Ordinamento Militare (COM) che, come noto inserito dal D.Lgs. 26 aprile 2016, n. 91., prevede che “la Sanità militare può dichiarare indispensabile la somministrazione, secondo appositi protocolli, di specifiche profilassi vaccinali al personale militare per poterlo impiegare in particolari e individuate condizioni operative o di servizio, al fine di garantire la salute dei singoli e della collettività…..”. L’ordinanza in commento, sebbene dichiaratamente emessa in materia formalmente e sostanzialmente diversa da quella dell’obbligo vaccinale “anti sars-cov2” imposto alle forze armate dall’art. 4bis del D.L. 1 aprile 2021 n. 44 (come novellato dal D.L. 26 novembre 2021 n. 172), presenta rilevantissimi spunti di riflessione anche nell’acceso dibattito sulla legittimità costituzionale di quest’ultimo in relazione all’art. 1, 2, 4, 13 e 32, Cost.. Invero il Tribunale Militare partenopeo rilevava la netta distinzione tra le due discipline le quali, inevitabilmente, finirebbero per sovrapporsi e coesistere grazie ad un rapporto di specificità reciproca: da una parte l’obbligo vaccinale di cui al D.L. 44/21 varrebbe a tempo determinato per tutti i militari indistintamente in ogni condizione mentre, dall’altra, l’obbligo vaccinale di cui all’art. 206bis COM varrebbe in perpetuo ma solo per singoli militari da impiegare in determinate condizioni operative e di servizio. Ne conseguiva il giudice remittente che alla scadenza del termine semestrale previsto dalla legge eccezionale sulla vaccinazione di massa delle forze dell’ordine, si dovrebbe verificare l’estinzione dell’obbligo generale di cui al D.L. 44/21 ed, in parallelo, la sopravvivenza di quello particolare dell’art. 206bis COM. Il giudice a quo tentava un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma militare ma non trovava alcuna lettura possibile, posto che l’imputato non sarebbe risultato libero di autodeterminarsi nel rifiuto, dal quale ne sarebbero derivate (come in effetti derivavano) conseguenze disciplinari e penali. Questa considerazione è destinata ad assumere una portata generale ed estendersi alla definizione dei concetti di obbligo e di consenso, in quanto dimostra che l’esistenza di un “obbligo” non dipende affatto dalla nomenclatura normativa o dalla natura della sanzione, poiché l’assoggettamento di un individuo ad una prestazione qualsiasi (tanto più sanitaria) per vedersi concesso l’esercizio di diritti ed il godimento di quanto di più dignitoso e caro possa avere – la famiglia, il lavoro e la convivenza sociale –, costituisce un penetrante obbligo in senso stretto. Si tratta di una “chiara valenza obbligatoria” affermava il Tribunale Militare di Napoli, e così come il militare sarebbe obbligato ad osservare il comando a pena di conseguenze disciplinari e penali, allo stesso modo il cittadino italiano, dai dodici anni in su, sarebbe obbligato alla medesima prestazione, la cui ricevuta di adempimento gli consente l’accesso a luoghi od attività facenti parte del patrimonio indisponibile di un essere umano civile e dignitoso (lavoro, retribuzione; proprietà; scuola; sanità; sport, cultura, socialità, circolazione, commercio, culto). Il giudice militare dubitava della possibilità che la riserva assoluta di legge prevista dall’art.32 Cost. potesse essere surrogata o deferita dalla legge ordinaria all’autorità amministrativa e, nel farlo, precisava i termini di legittimità costituzionale dell’obbligo vaccinale generalizzato che solo la legge potrebbe imporre. Tra questi si riscontrava l’aporia della coesistenza tra obbligo e consenso, laddove il consenso al trattamento sanitario “costituisce l’espressione della consapevole adesione al trattamento” nel rispetto degli artt. 2, 13 e 32 Cost. (sentenza n. 438/2008), a fronte di una “inconciliabile antitesi con un obbligo inteso quale comportamento imposto sotto la comminazione di legge”. Nella logica della teoria del diritto, il giudice militare ha colto perfettamente nel segno quando, qualificato come obbligo la sottoposizione al trattamento imposto per autorità, esso dovrebbe escludere la richiesta del consenso all’obbligato, che sarà invece tenuto alla prestazione senza alcuna libertà di scelta o alternativa alla sanzione o alla privazione prevista dalla legge per il rifiuto. L’ossimoro giuridico obbligo-consenso potrebbe superarsi con l’eliminazione dall’equazione del fattore consenso, così da lasciare ogni valutazione esclusivamente alla luce del disposto dell’art. 32 Cost., il cui dato letterale è chiaro: il legislatore “non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”. Non si tratta di una enunciazione di principio, né di un richiamo ad un qualche generico valore da bilanciare in nome di proporzionalità e ragionevolezza con la salute collettiva, quanto piuttosto costituisce un esplicito divieto che perimetra il confine entro cui può svolgersi il bilanciamento tra il diritto individuale e interesse della collettività previsto dallo stesso art. 32 Cost. Come dimostrato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 238/14 – ma anche dai lavori della Costituente grazie alla testimonianza lasciata dalla replica a Aldo Moro di Umberto Nobile che sosteneva l’opportunità della sterilizzazione per le categorie di soggetti affetti da malattie ereditarie trasmissibili “perché la legge dovrebbe prevenire che siano messi al mondo degli infelici” – il limite del “rispetto della persona” inserito nell’art. 32 Cost. non può essere valicato con un richiamo della salus rei publicae, perché si tratta di un limite assoluto al potere del legislatore, cui viene inibito di introdurre pratiche sanitarie obbligatorie lesive della dignità umana. (Atti A.C. 28 gennaio 1947, p. 204, Moro). Naturale discende la successiva considerazione, se si ha riguardo al lavoro come fonte di dignità dell’uomo, alla retribuzione come mezzo di sopravvivenza dignitosa e alle attività sociali, economiche, civili e naturali come strumento di realizzazione della personalità dell’individuo – singolarmente e nelle formazioni cui appartiene -, che porta al dubbio di conformità costituzionale non solo dell’obbligo vaccinale in sé, ma altresì del modo in cui il suo adempimento viene preteso, con “imposizioni che la legge, per considerazioni di carattere generale, e per una mala intesa tutela degli interessi collettivi possa disporre trattamenti lesivi della dignità umana” (Aldo
