Un turbinio di spunti per una riflessione, un input per un percorso logico-ermeneutico con dati e riferimenti alti e profondi, viene innescato dall’Ordinanza di promovimento del giudizio della Corte Costituzionale, emessa dal Giudice dell’Udienza Preliminare del Tribunale Militare di Napoli, il 3 febbraio appena scorso. Il Giudice viene chiamato a decidere sulla contestazione ad un militare dell’aeronautica del reato, aggravato, previsto dagli articoli 81 cpv c.p., 47 n. 2 e 173 c.p.m.p., per non essersi presentato presso l’infermeria della struttura di appartenenza, per l’effettuazione della vaccinazione necessaria per il suo impiego in una missione fuori dai confini nazionali, segnatamente in Lituania e, ciò, nonostante le ripetute comunicazioni che lo invitavano e sollecitavano all’adempimento. Nel corso dell’udienza preliminare il Giudice invitava le parti a confrontarsi sulla questione di legittimità costituzionale dell’articolo 206 bis C.O.M., il quale prevede l’obbligatorietà vaccinale per i militari impegnati in particolari operazioni o servizi; la contestata disobbedienza del prevenuto, dunque, dovrebbe preliminarmente compararsi alla serie di perplessità, in termini discrasici, tra il dettame del codice dell’ordinamento militare ed i principi costituzionali fluenti dall’articolo 32, comma secondo, della Carta fondamentale. Dunque, un bacino dal quale attingere per maturare riflessioni in ordine ad un binomio che, negli ultimi tempi, si fa sempre più evidente agli occhi dell’osservatore del diritto: obbligo del trattamento-consenso dell’individuo; da ciò innegabile si palesa il complesso di implicazioni di diritti e principi costituzionalmente garantiti che paiono oscurati dall’ingombrante cappa fumosa dello stato di emergenza, già dichiarato illegittimo da alcuni tribunali italiani. Il contesto prettamente militare della questione affrontata dall’ordinanza in esame, invero, assurge a elemento paradigmatico, agevolmente trattabile anche in termini comparativi, con la disciplina corrente in tema di contrasto alla diffusione virale in corso. Non soltanto l’ordinanza del Tribunale Militare di Napoli, bensì i decreti emessi, quasi in simultanea, da diversi Tribunali Amministrativi Regionali – Lazio e Lombardia – esprimono dubbi di legittimità costituzionale in ordine alle conseguenze che la vigente decretazione pone in sistema per coloro che rifiutino la somministrazione del siero definito “vaccino”; effetti che, a loro volta, comportano una lampante compressione di diritti naturali ed inviolabili. Correttamente il Giudice militare, affronta il tema richiamandosi a diverse decisioni della Corte Costituzionale in tema di obbligatorietà del trattamento sanitario, sottolineando come il principio di base non consente mai il superamento di limiti invalicabili che la legge impone al legislatore nello statuire quando un trattamento sanitario debba rendersi obbligatorio, limiti individuati, come si accennava, proprio nei diritti fondamentali della persona, non sacrificabili, nemmeno a mente del comma secondo dell’articolo 32 della Carta Costituzionale. Il citato articolo 206 bis del Codice dell’Ordinamento Militare, sostanzialmente consente che le autorità sanitarie militari impongano vaccinazioni ai militari che debbano essere assegnati, in caso di particolari esigenze sanitarie, a specifiche missioni, quand’anche tali prodotti farmaceutici dovessero essere ancora in fase sperimentale o non in commercio, nemmeno condizionato, a pena di sanzioni disciplinari e penali. Il salto comparativo, tra questa disciplina e quanto contenuto nel D.L. n. 44/21, così come integrato dal D.L. n. 172/21, come pure quanto contenuto nel D.L. n. 1/22, è fin troppo agevole. In entrambi i casi spicca il secondo comma dell’articolo 32 della Costituzione, con la designazione dei limiti invalicabili da una disciplina pure dettata da esigenze sanitarie importanti, concetto questo che il Tribunale Militare di Napoli esprime chiaramente: «questo giudice nutre dubbi sulla costituzionalità dell’articolo 206 bis COM per contrasto con l’articolo 32, comma secondo, della Costituzione, che pone una riserva di legge statale rinforzata, con il limite del “rispetto della persona umana”», ciò a rimarcare che solo il Parlamento può stabilire l’obbligatorietà di un provvedimento e non un’amministrazione sanitaria, stando comunque fermi i limiti sanciti dalla norma fondamentale. Il Giudice militare specifica, nel suo argomentare il provvedimento assunto, che nessun dubbio sulla legittimità costituzionale dell’articolo 206 bis C.O.M, in rapporto con l’articolo 32, comma secondo, Cost., viene fugato dall’attuale vigenza della obbligatorietà vaccinale per gli appartenenti al comparto della difesa, con l’introduzione da parte del decreto-legge 26 novembre 2021 n. 172, con il suo articolo 2, dell’articolo 4 ter del D.L. n. 44/21, denunziando, al di là della natura differente delle norme in comparazione – non emergenziale ed illimitata quella di quell’articolo 206 bis COM e pro tempore quella dettata per il contrasto alla diffusione del SARS CoV.2 – difficoltà ermeneutiche nella inevitabile sovrapposizione delle due discipline da parte dell’interprete chiamato a decidere, di volta in volta, nelle differenti ipotesi prospettategli: «operazione ermeneutica non certo facilitata dalla tecnica legislativa dei plurimi rinvii normativi utilizzata nel decreto-legge 26 novembre 2021 numero 172. In effetti, l’articolo 206 bis COM riguarda qualsiasi profilassi vaccinale che la sanità militare ritenga indispensabile ma si applica solo per determinate condizioni operative o di servizio. Il citato articolo attiene invece solamente ad una specifica profilassi vaccinale – quella per covid 19 – ma vale in ogni condizione di servizio. Complessa è quindi la ricomposizione del rapporto tra le due norme quando le stesse si sovrappongono parzialmente, con riferimento alla profilassi vaccinale per covid-19. Ed in effetti, l’articolo 2 del decreto-legge 172/21, nell’introdurre l’articolo 4 ter del decreto-legge 44/21 pone un obbligo in capo al militare di sottoporsi alla vaccinazione per covid-19, prevedendo in caso di inadempimento la “sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa” e dalla retribuzione, “senza conseguenze disciplinari”. Nel caso invece del medesimo obbligo vaccinale per covid-19, che la sanità militare potrebbe imporre ex articolo 206 bis COM per l’impiego in determinati contesti operativi, dal mancato adempimento conseguirebbero sanzioni disciplinari e penali a carico del militare.». Di talché, il confusionario quadro creato anche dalla recente normativa in materia di contrasto alla diffusione virale, accentua difficoltà non solo ermeneutiche circa l’applicazione al caso concreto delle due discipline in esame, bensì evidenzia ancor di più il contrasto che sussiste, tra la normativa in tema di imposizione trattamentale sanitaria ed il consenso libero della persona, qui viziato dalla coercizione coeva alle operazioni di profilassi statuita come obbligatorie ed il comma secondo dell’articolo 32 della Costituzione. Il Giudice partenopeo, nel tentativo di ricomporre la dignità costituzionale del dettato di cui all’articolo




