AL PARLAMENTO EUROPEO AL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA ALLA DIREZIONE GENERALE PER LE TRADUZIONE DIPARTIMENTO LINGUA ITALIANA PRESSO LA COMMISSIONE EUROPEA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DELLA REPUBBLICA ITALIANA AL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE EUROPEE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ITALIANA AL MINISTRO DEGLI ESTERI *** Avvocati Liberi è un collegio difensivo nazionale che vigila sul rispetto della normativa interna in relazione alle regole costituzionali ed ai diritti fondamentali delle persone come riconosciuti dalla carta C.E.D.U. e dalla Unione Europea. L’uguaglianza delle persone e il diritto alla circolazione dei cittadini costituiscono infatti diritti naturali preesistenti e, quindi, tutelati dalla Costituzione italiana del 1948 al pari delle Carte fondamentali degli altri gli Stati membri Eu che li riconoscono senza possibilità di violazione, eccettuate le sole limitazioni straordinarie alle condizioni prestabilite dalla Legge fondamentale. Proprio al fine di agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19, il Parlamento Europeo ed il Consiglio dell’Unione Europea hanno emanato il Regolamento n. 953 del 14 giugno 2021 con cui si è predisposta una disciplina quadro per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 che, dal 1 luglio 2021, costituisce il bilanciamento proporzionale e non discriminatorio tra le restrizioni alla libera circolazione in epoca di pandemia Covid-19 con i livelli di protezione della salute pubblica. Il Regolamento n.953/21 afferma in vari “considerando” che le limitazioni siano applicate conformemente ai principi generali del diritto dell’Unione, e segnatamente la proporzionalità e la non discriminazione, specificando che tutte le misure adottate devono essere strettamente limitate nella portata e nel tempo e non dovrebbero andare al di là di quanto strettamente necessario per tutelare la salute pubblica. In particolare il “considerando” n. 36 della Risoluzione n. 953/21 sancisce la necessità di “evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, per esempio per motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino anti COVID-19 è attualmente somministrato o consentito, come i bambini, o perché non hanno ancora avuto l’opportunità di essere vaccinate. Pertanto il possesso di un certificato di vaccinazione, o di un certificato di vaccinazione che attesti l’uso di uno specifico vaccino anti COVID-19, non dovrebbe costituire una condizione preliminare per l’esercizio del diritto di libera circolazione o per l’utilizzo di servizi di trasporto passeggeri transfrontalieri quali linee aeree, treni, pullman, traghetti o qualsiasi altro mezzo di trasporto. Inoltre, il presente regolamento non può essere interpretato nel senso che istituisce un diritto o un obbligo a essere vaccinati”. La versione del “considerando” n. 36 della Risoluzione 953/21 tradotta in italiano e pubblicata nella G.U. EU n. L 211-2 del 15.6.2021 presenta invece delle gravi omissioni rispetto alla versione istituzionale in lingua inglese e rispetto a tutte le altre versioni tradotte correttamente nei ventidue idiomi dei Paesi membri. Invero, alla fine del primo periodo del detto “considerando” n. 36 nella versione ufficiale in lingua inglese pubblicata in G.U. EU n. L 211-1 del 15.6.2021, dopo le parole “or because they have not yet had the opportunity” si rinvengono, in formula congiuntiva e alternativa, le parole “or chose not to be vaccinated”, la cui traduzione invece viene completamente omessa nella versione del provvedimento pubblicato in italiano. L’omissione di cui si chiede la rettifica non è di poco conto, in quanto il testo erroneamente pubblicato tradisce lo spirito egualitario e l’intento di salvaguardare i cittadini contro atti discriminatori e, senza la completa e corretta traduzione del “considerando” n. 36, si lascerebbe erroneamente intendere che lo Stato italiano possa introdurre, anche indirettamente, discipline discriminatorie nei confronti di tutta quella categoria di soggetti che scelgono di non vaccinarsi, e ciò in aperta violazione di quanto previsto dalla normativa EU. Eventualità questa inaccettabile e gravemente discriminatoria che, per l’effetto, si chiede di voler immediatamente rettificare ed integrare restituendo al testo del “considerando” n. 36 del REGOLAMENTO 953/21 (pubblicata in G.U. EU n. L 211-2 del 15.6.2021) la sua corretta portata letterale e quindi, aggiungere le parole “o scelto di non vaccinarsi” nel primo periodo terzo rigo dopo le parole “…l’opportunità di essere vaccinate”. Restiamo in attesa di veder pubblicata quanto prima la prefata richiesta rettifica e porgiamo Con osservanza. Avv. Elena Feresin; Avv. Giorgia Tripoli; Avv. Angelo Di Lorenzo; Avv. Roberto Martina; Avv. Emanuele Di Martino; Avv. Alessandro Romano; Avv. Antonetta Veneziano