
Il 15 ottobre 24 la Corte cost. affronterà il dubbio di legittimità sollevato dal TAR-Lazio il 20/07/22 e iscritto all’n.r.g. 35/2024 Coste cost. riguardante la sospetta illegittimità dell’art.4-ter del D.L. n. 44/21 in relazione agli art. 2, 3 e 32, co. 2, Cost. “e comunque sotto il profilo della mancata previsione di un assegno alimentare per violazione del principio di eguaglianza e di ragionevolezza”
Va subito notato il fatto molto insolito che la Corte abbia deciso di lasciare questo dubbio sospeso per oltre 2 anni, invece di riunirla alle altre del 2022 discusse all’udienza del 30/11/22 (da cui alle sentenze 14, 15 e 16 del 2023) ovvero in quelle successive discusse il 04/04/2023. Non abbiamo la risposta, ovviamente, ma solo un sospetto legato alla chiara plausibilità http://(https://youtu.be/m8-_kqvp9z8?si=w1tx9gvu3LX_Du4I&t=411)del dubbio sollevato con l’ordinanza sollevata dal TAR-Lazio.
L’ordinanza del TAR-Lazio è pregevole e merita di essere letta per intero ma c’è un passaggio che merita particolare attenzione e che Vi consegniamo per intero
“L’obbligo di sottoporsi a trattamento sanitario costituisce un’eccezione rispetto al principio sancito dall’art. 32 Cost., della libera determinazione dell’individuo in materia sanitaria (Cass. civ., Sez. III, 5 luglio 2017, n.16503); e indipendentemente da ogni questione relativa alla reale efficacia, o alla disputa tra vantaggi e presunti svantaggi, della vaccinazione contro il COVID-19, è un dato di comune esperienza che qualsiasi pratica sanitaria o farmacologica, sia pur correttamente praticata, comporta comunque dei possibili rischi per la salute, che in taluni casi possono rivelarsi anche gravi.
Tanto che in seno allo stesso decreto legge n. 44/2021 il legislatore, con l’art. 3, ha ritenuto di dover espressamente escludere la responsabilità penale degli operatori medici per fatti conseguenti alla somministrazione del vaccino in tutti i casi in cui «… l’uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate nel sito internet istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione».
Sicché deve rilevarsi come l’impianto normativo nel suo complesso, da un lato si faccia carico di disporre norme di salvaguardia penale in favore del personale medico, mostrando così di considerare tangibile la possibilità che la vaccinazione possa comportare rischi (per quanto statisticamente marginali) per la salute; dall’altro lato nega contraddittoriamente e in modo assoluto ogni sostegno economico al dipendente che, non volendo accettare quei rischi, rifiuti di sottoporsi all’obbligo vaccinale ex art. 4 -ter decreto-legge n. 44/2021, esprimendo così una libera scelta in materia sanitaria che certamente può essere opinabile ma che, in quanto tale, non è censurabile a livello disciplinare, come espressamente riconosciuto dalla norma stessa.
In definitiva la norma in esame sembra confliggere con l’art. 32, comma 2, Cost. ponendo il pubblico dipendente che voglia esercitare il diritto di liberamente determinarsi in materia sanitaria, di fronte alla alternativa di non poter assicurare a sé ed alla propria famiglia neppure i mezzi di sostentamento minimi ed indispensabili, e di non poter far fronte ai propri impegni economici (nel caso in esame il ricorrente si duole di non essere in grado di pagare la rata mensile del prestito ottenuto); laddove la norma costituzionale in esame prevede, invece, che nei casi di trattamento obbligatori disposti per legge, quest’ultima «non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.»”
Il TAR-Lazio ha razionalizzato in modo ineccepibile il significato dell’introduzione del c.d. “scudo penale” in favore di tutta la catena di somministrazione del vaccino COVID-19 legandone il ruolo alla tangibilità dei rischi anche gravissimi legati alla vaccinazione stessa. In questo modo ha dimostrato in tesi che l’obbligo vaccinale viola il rispetto della persona umana (art. 32, co. 2, Cost.), da un lato, e che doveva essere quantomeno riconosciuta la tutela della conservazione della quota alimentare della retribuzione per gli inadempienti che quei rischi tangibili hanno rifiutato di assumerli sulla propria persona.
Quali artifici giuridici inventerà stavolta la Corte per respingere il dubbio e dimostrare che “… le foglie [NON] sono verdi in estate”? (cit. G.K. Chesterton).

