Responsabilità genitoriale o custodia di beni altrui?
Negli ultimi anni si è assistito a un utilizzo improprio e talvolta ingiustificato del potere attribuito all’autorità pubblica dall’articolo 403 del Codice Civile, trasformando spesso la responsabilità genitoriale in una sorta di custodia di beni appartenenti allo Stato. A parte la strumentalizzazione politica e mediatica della vicenda sulla famiglia del bosco, che ha indotto la magistratura ad assumere un atteggiamento più rigoroso in “applicazione” letterale delle normative vigenti, voglio evidenziare come negli ultimi tempi stiamo assistendo ad un utilizzo improprio ed a volte ingiustificato del potere attribuito dal riformato art. 403 c.c. alla Pubblica autorità amministrativa: Sindaco, servizi socio-sanitari locali o autorità di pubblica sicurezza. Io stessa come avvocato mi sono trovata a dover difendere delle madri dall’attacco subito dai servizi sociali in relazione ai conflitti sorti per l’affidamento dei figli.
L’art.403 c.c. è una disposizione che prevede l’intervento in autonomia della pubblica autorità, attraverso gli organi di protezione dell’infanzia, alfine di garantire la protezione e la sicurezza alle persone minori di età rispetto ai pericoli gravi ed immediati nell’attesa dei provvedimenti da parte del Tribunale per i minorenni.
Quindi, in caso di emergenza, pericolo, pregiudizio per l’incolumità fisica e psichica, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell’infanzia, preleva il minore e lo colloca in luogo sicuro provvisoriamente, sino a quando non si provvede in modo definitivo con un ordine del Tribunale.
La norma trova applicazione in via residuale nei casi di urgente necessità, allorquando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o si trova esposto a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità fisica e psichica.
Nel 2021 (legge 26 novembre 2021, n. 206, di delega al Consiglio dei Ministri per una generale riforma del processo civile) il legislatore è intervenuto riscrivendo quasi integralmente l’art. 403 c.c. nell’ottica di una maggiore procedimentalizzazione e controllo in sede giurisdizionale e sono stati pertanto stabiliti termini e tempi certi di ogni passaggio procedimentale.
Tuttavia, i tempi per la definizione del procedimento, comportano a volte una lunghissima permanenza dei minori collocati nelle strutture.
Nel delicato compito loro affidato di valutare il benessere dei bambini, gli operatori spesso compiono atti a scapito degli stessi minori che dovrebbero essere tutelati, violandoli e inserendoli forzatamente in un ambiente estraneo lontano dai loro affetti, incuranti del maggior danno psicologico che ne deriva.
Guardando il caso della famiglia del bosco e, nel leggere l’ordinanza emessa il 5/6 marzo 2026, resa dal Tribunale dell’Aquila, viene da chiedersi:
1. quali sono gli elementi scientifici cui si rifanno gli operatori socio- sanitari per valutare la “tossicità” della figura materna per i figli?
2. Quali sono le certezze scientifiche che l’allontanamento sia la miglior tutela per i bambini?
3. Quali studi psicologici sono stati fatti per valutare gli effetti di un allontanamento forzoso dai genitori (nel caso di specie anche amati ed accudenti) sulla crescita di questi bambini?
La legge consente l’allontanamento forzoso dei minori dalla famiglia solo in situazioni di emergenza, quando sia necessario proteggerli da uno stato di abbandono morale o materiale, da un grave pregiudizio o da un pericolo per la loro salute. Questa è l’unica ipotesi di collocamento extrafamiliare prevista dal Codice civile all’articolo 403 c.c., e ha natura cautelare: si tratta della cosiddetta messa in protezione.
Da cosa dovevano essere protetti i figli della famiglia del bosco tanto da essere sottratti alle cure dei loro genitori?
Purtroppo sempre più spesso si è in presenza di consulenze tecniche rese dagli operatori che tendono a rimuovere la figura genitoriale della madre sulla base di apodittiche motivazioni tutte volte all’accertamento dell’alienazione parentale, nonostante la stessa sia notoriamente un costrutto ascientifico.
Generalmente le consulenze fanno riferimento al postulato patto di lealtà tra madre e figlio, o al condizionamento psicologico, tutti termini che richiamano ancora la sindrome dell’alienazione parentale.
La Corte di Cassazione con ordinanza n. 9691/2022 del 24 marzo 2022, ha stabilito che la Sindrome da Alienazione Parentale (PAS) è un costrutto “pseudoscientifico” e non può fondare provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale. La Corte ha annullato l’allontanamento forzato di un minore, ponendo al centro il suo superiore interesse e non il diritto del genitore.
Nella medesima ordinanza sono stati evidenziati dei principi importanti:
Illegittimità della PAS: I giudici hanno chiarito che il richiamo alla PAS o ai suoi corollari non è legittimo, in quanto fondamento pseudo-scientifico di provvedimenti gravemente incisivi sulla vita dei minori.
Superiore interesse del minore: Il diritto alla bigenitorialità è un diritto del minore, non degli adulti. Non deve portare automaticamente alla decadenza della responsabilità genitoriale o all’allontanamento, misure che possono causare traumi irreparabili.
No alla forza pubblica: La Corte ha definito la sottrazione forzata dei minori con la forza pubblica contraria allo Stato di diritto e inammissibile.
Ascolto del minore: L’ascolto del figlio è un adempimento fondamentale e obbligatorio, a pena di nullità, per garantire il suo diritto al contraddittorio.
In sintesi, l’ordinanza della Cassazione 9691/2022 ha ribadito che le decisioni devono basarsi su verifiche concrete del benessere del figlio, evitando automatismi basati su teorie non riconosciute dalla comunità scientifica e ribadisce che “il richiamo alla sindrome d’alienazione parentale e ad ogni suo, più o meno evidente, anche inconsapevole, corollario, non può dirsi legittimo, costituendo il fondamento pseudoscientifico di provvedimenti gravemente incisivi sulla vita dei minori, in ordine alla decadenza dalla responsabilità genitoriale della madre”.
Tuttavia, quasi tutti gli operatori, nell’analizzare il comportamento materno, si rifanno puntualmente ed indirettamente alle teorie ormai superate e ritenute prive di supporto scientifico, della alienazione parentale.
L’Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza, nel documento del 28 gennaio 2026 (AGIA) ha dato precise indicazioni:
• L’ allontanamento dovrebbe essere limitato a casi di eccezionale gravità, nei quali risulti impossibile affidare il minore a uno dei due genitori come previsto dall’articolo 337-ter del Codice civile.
• La separazione forzata dalla famiglia rappresenta infatti un evento traumatico, potenzialmente iatrogeno, e può essere giustificata solo quando il rischio attuale di un danno grave derivante dalla permanenza nel nucleo familiare sia manifestamente superiore a quello connesso al distacco.
• Esiste il diritto fondamentale del minore di vivere e crescere nella propria famiglia, diritto sancito dall’articolo 30 della Costituzione italiana, dagli articoli 7 e 9 della Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza1, dall’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo2 e dall’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea3.
• Il prelevamento del minore deve quindi tornare a essere una misura strettamente residuale e non può in alcun modo essere inteso come soluzione ai problemi che riguardano il nucleo: in questo modo infatti toccherebbe al minore pagare le colpe degli adulti.
• La priorità deve invece essere data a interventi di sostegno personalizzati a favore del nucleo familiare quando in difficoltà.
Ora, analizzando l’ordinanza del Tribunale dell’Aquila, pur non conoscendo l’intera vicenda e tutte le varie sfaccettature del caso, tuttavia si evince che ciò che ha indotto i Giudici a prendere la decisione di allontanare la madre “tossica” dai figli sono state le relazioni del neuropsichiatra e le relazioni della struttura “casa Famiglia”.
E queste relazioni mi hanno particolarmente indignata perché dalle stesse, così come si evince dagli stralci cui hanno fatto riferimento i Giudici, i relatori, pur di ottenere la conferma del provvedimento e l’allontanamento della madre, si sono rifatti ai corollari della PAS. Essi assumono:
– che i bambini facevano riferimento alla madre ed agli umori della stessa;
– che la madre era oppositiva nei confronti dei metodi adottati dalle operatrici nei confronti dei suoi figli.
– che di conseguenza i bambini hanno iniziato ad essere anch’essi oppositivi.
Questa è l’analisi della neuropsichiatria sull’influenza della madre sui bambini!
Ma quali figli non vengono influenzati dalla madre? E quali figli riescono ad accettare tranquillamente di vivere in una casa famiglia lontani dai genitori? Soprattutto se questi figli erano felici, amati, accuditi, nutriti! Allora è evidente che la valutazione è stata incentrata sull’influenza della madre oppositiva che avrebbe indotto i figli ad essere a loro volta oppositivi nei confronti degli estranei. E ritorniamo così all’alienazione parentale posta in essere dalla madre tossica che deve essere allontanata dai figli, quella di cui la Corte di Cassazione e le linee guida dell’Agia ritengono non scientifica.
Il percorso (il)logico di tale conclusione è evidente laddove gli stessi operatori precisano, in una prima relazione, che i bambini, portati nella struttura insieme alla madre “convinta che presto sarebbe tornata a casa” (come se tale convinzione fosse errata), non hanno manifestato alcun disagio verso i giochi e gli altri bambini, dimostrando di essere pronti alla socializzazione ma tale apparente tranquillità sarebbe stata turbata quando avrebbero compreso che per la notte sarebbero stati separati dalla madre.
Ma come si può pensare che bambini di 6 e 8 anni che sino ad un paio di mesi prima vivevano felici e spensierati non abbiano avuto paura e timore di trovarsi da soli improvvisamente con tutte le loro abitudini cambiate insieme a soggetti che nemmeno conoscono?
Così gli assistenti sociali, per “farli abituare” alla separazione forzata dai genitori e dalla amata madre hanno consentito alla madre di dormire con loro. Un paradosso basato su un presupposto antiscientifico.
Per tutti i bambini la madre è il primo punto di sicurezza, mediante la quale costruiscono la propria sicurezza e la propria identità.
La madre è genitore di maggior riferimento nell’espressione del bisogno del piccolo, inteso nella sua concretezza di individuo; è dinamica inconscia che informa la modalità di riferimento al piccolo; influenza la percezione dell’ambiente circostante (sempre assorbito secondo l’angolo esperienziale dell’adulto -madre).
Attraverso queste tre funzioni inizia e si plasma la modalità egoica del bambino.
Sulle difficoltà scolastiche la bambina più grande è stata giudicata negativamente per le sue capacità di lettura, senza considerare lo stress del momento e la scelta dell’istruzione parentale.
Nella relazione si legge che la figlia maggiore (anni 8) non sa leggere bene e non si esprime bene, come se le fasi di apprendimento della lettura e della scrittura siano uguali per tutti i bambini e che sia anche una prassi sottoporre una minore traumatizzata ad un esame.
È evidente che questo non può essere l’elemento fondamentale alla base della sottrazione dei figli ai genitori. Non basterebbero case famiglia per accogliere i numerosissimi bambini (soprattutto del sud Italia) la cui scolarizzazione lascia molto a desiderare anche in età superiore.
L’educazione deve puntare a formare dei cittadini liberi e rispettosi, non persone livellate dalla psicologia infantile dei manuali basata su costrutti statistici.
L’essere umano è una unità di azione storico-spirituale con facoltà intelligenti, razionali, emozionali e biologiche. E’ sinergia di materia ed anima in continuo divenire.
E veniamo infine ad un punto focale della relazione: la madre si è opposta alle vaccinazioni dei figli.
Avendo scelto l’istruzione parentale, non c’era la necessità di sottoporre i bambini alle vaccinazioni che ci sono in Italia e questo non è previsto dalla legge come motivo per allontanare i figli dai genitori. Tuttavia l’opposizione della madre è stata un elemento chiave per l’allontanamento.
Allora a questo punto è evidente l’ipocrisia, la mancanza di veri elementi giustificativi del grave provvedimento preso in autonomia dagli operatori sociali! Non si è guardato al bene dei bambini ma alla mancata omologazione della madre.
Meglio se era una madre che assecondava il cambio di genere dei figli, li abbandonava dinanzi ad un televisore, con un cellulare in mano, dinanzi ad un panino del Mc Donald, vaccinati, “istruiti” ed instupiditi.
E come conciliamo la narrazione che un bambino a 6 anni può determinarsi a scuola nell’esprimere il suo genere mentre se si rifiuta di vivere in una casa famiglia perché vuole stare con i genitori, non viene neanche ascoltato. Nessuno ha valutato il disagio dei bambini, la loro ansia, l’essere stati strappati alle loro certezze, alla loro quotidianità in modo violento e ingiusto, sol perché non irregimentati nel sistema scolastico.
I Giudici hanno applicato la legge lasciando che le “relazioni” degli operatori sostituissero anche il loro buon senso. Questa famiglia poteva essere attenzionata in mille modi (strumenti ce ne sono), laddove ne sussistevano i presupposti, senza dover allontanare i bambini dai genitori e portarli in una casa famiglia.
Christine sperava di trovare in Italia un ambiente favorevole, un ambiente libero che le consentisse di vivere in libertà con i suoi tre figli.
Purtroppo si è trovata in un momento storico molto particolare. Avrebbe dovuto capire, già dalla gestione della pandemia, che tutti quei valori che un tempo contraddistinguevano la cultura italiana sono stati schiacciati da un sistema violento e inquisitorio sulla vita e sulle idee di ciascun essere umano.
Christine e Nathan sono stati ricevuti dal Presidente del Senato, da quello stesso potere che ha permesso le leggi che hanno consentito a psicologi, psichiatri e case famiglia di togliere i figli ai genitori sol perché non conformati a quello che si ritiene il sistema idoneo a garantire il benessere dei bambini.
Sullo sfondo di questa vicenda emerge una preoccupante strumentalizzazione del sistema dei servizi sociali, che sembra colpire chi non si uniforma ai modelli di vita standardizzati. Un sistema che vede famiglie in difficoltà con sussidi minimi, e che contemporaneamente arriva a pagare alle case famiglia cifre che variano dai 60 ai 120 euro al giorno per ogni bambino. È lecito chiedersi se dietro questa solerzia istituzionale non vi siano interessi economici che superano il reale bene dei minori.
Falsa è la narrazione che la “vigilanza” venga operata per il bene dei bambini. La famiglia viene attaccata perché rappresenta un punto di forza della società ed è attraverso quel piccolo nucleo che si crea il futuro della civiltà. Christine si è dovuta sottomettere alla politica che sembra essersi “umanamente” attivata a suo sostegno scaricando la responsabilità sulla magistratura che toglie i figli alle madri. Tuttavia non posso non risentirmi sulla inerzia dei Giudici che si sono attenuti a relazioni superficiali (neanche scientificamente supportate).
La deriva finale di questo apparato sembra condurre verso una visione transumanista, in cui i figli cessano di appartenere alle famiglie per diventare soggetti sotto il controllo diretto dello Stato. In questo scenario, i genitori vengono ridotti a semplici custodi di futuri cittadini irregimentati, mentre il diritto fondamentale dei minori a crescere nella propria famiglia, sancito dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali, viene sacrificato in nome di una presunta protezione che si rivela spesso traumatica e iatrogena.

