Appello agli Avvocati italiani, ai COA e al CNF
Come è noto l’art.2, comma 1, lett. b) DL n.1/2022 introduce
rilevanti modifiche all’art.9 sexies del DL n.52/2021:
1) al comma 4, dopo le parole: «e ai giudici popolari» sono aggiunte le seguenti: «, nonchè ai difensori, ai consulenti, ai periti e agli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia»;
2) il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai testimoni e alle parti del processo.»;
3) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: «8-bis. L’assenza del difensore conseguente al mancato possesso o alla mancata esibizione della certificazione verde COVID-19 di cui al comma 1 non costituisce impossibilità di comparire per legittimo impedimento.»
In sostanza dal 1° febbraio 2022 per poter accedere in Tribunale gli avvocati dovranno esibire la certificazione verde (cd green pass base).
In queste ore, numerosi Presidenti di COA stanno esprimendo critiche verso questa normativa per un’altra volta incostituzionale e la loro solidarietà agli avvocati che, non avendo inteso sottoporsi a vaccinazione, si troveranno in difficoltà nell’accedere in Tribunale e si stanno impegnando per eventuali sostituzioni. Valga per tutti la reprimenda espressa dal Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Milano, Ill.mo Avv. Vinicio Nardo(«Comunque la si pensi su vaccini, contagi, varianti e tamponi, non si può sentire una legge che sostanzialmente dice “il legittimo impedimento non vale come legittimo impedimento”. E’ successo in passato con una poco gloriosa sentenza della cassazione, ma lì il tema era l’abuso del diritto. Qui invece parliamo di “esercizio” di un diritto. Ed il problema non è come sostituire il difensore senza pass. Il problema, ben più grave perchè va alla radice dell’art. 24 della Costituzione, è privare il cittadino del diritto di scegliersi l’avvocato»).
Ringraziamo di cuore tutti!
Al contempo però, richiamiamo l’attenzione di tutti i Colleghi sul ruolo dell’avvocato, quale difensore dei diritti dei cittadini.
L’attuale formula di giuramento ci riconosce addirittura una funzione sociale:
“Consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per
i fini della giustizia ed a tutela dell’assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento”.
Tra i principi del nostro ordinamento il più importante è l’art. 24 Cost.: “Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado di procedimento”.
Il co. 2, dell’art. 1 del Codice Deontologico Forense prevede altresì che: “L’avvocato, nell’esercizio del suo ministero, vigila sulla conformità delle leggi ai principi della
Costituzione e dell’Ordinamento dell’Unione Europea e sul rispetto dei medesimi principi, nonché di quelli della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali”
In un’importante pronuncia della fine degli anni Settanta, la Corte costituzionale ha dato una importante interpretazione dell’art. 24 Cost. che ha come finalità “essenziale” quella
di “garantire a tutti la possibilità di tutelare in giudizio le proprie ragioni” (sent. n. 125 del 1979). È proprio in forza di questa essenzialità che “Per il nostro ordinamento positivo, il diritto di difesa nei procedimenti giurisdizionali si esercita, di regola, mediante l’attività o con l’assistenza del difensore, dotato di specifica qualificazione professionale…” (sent. n.
125 del 1979).
Ai sensi dell’art.10 Cost.: “L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute” nelle quali il ruolo del difensore è sempre
riconosciuto.
Così l’art.10 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani: “Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri,
nonché della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta” e il successivo art. 11:
“Ogni individuo accusato di un reato è presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie necessarie per la sia difesa.”
L’art.6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo definisce in modo analitico il diritto alla difesa dei potatori di interessi qualificati come diritti fondamentali, mentre l’art.13
statuisce che “Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto a un ricorso effettivo davanti a un’istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali”.
La Carta europea dei diritti fondamentali all’art. 47 dispone: “Ogni individuo i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo
dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo. Ogni individuo ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro
un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni individuo ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare…”.
Non si ha difficoltà a comprendere che vi è una evidente connessione tra l’enunciazione dei diritti fondamentali delle Convenzioni citate e la difesa di essi, quando siano violati,
con la difesa ottenuta attraverso un ricorso presentato ad un giudice competente.
Assicurare un giudice competente ed un ricorso che raggiunga l’esito sperato, implica sempre il ricorso ad un avvocato e una rappresentanza in giudizio.
Da tutto questo si deduce che l’avvocato esercita una funzione tanto importante nella difesa dei diritti, nell’interesse della giustizia e a tutela dei propri assistiti, che ogni limitazione ai suoi diritti si ripercuote sui cittadini.
Con il DL n.1/2022 il Governo, dichiarando di agire a tutela della salute pubblica, ha inteso subordinare l’accesso degli avvocati in Tribunale all’esibizione di una certificazione
verde di vaccinazione, di guarigione dal covid ovvero rilasciata a seguito di tampone negativo.
Come rilevato dall’ISS, tuttavia, ben il 77,6% dei contagiati nel mese di dicembre 2021 è vaccinato e titolare di green pass, e ciò rende evidente come la certificazione verde non sia uno strumento efficace per prevenire il contagio e la sua diffusione negli uffici pubblici e
privati. Qualsiasi aggiunta e specificazione a quanto appena detto sarebbe superflua e
pleonastica.
È invece evidente come la misura introdotta dal Governo sia solo l’ennesima e ingiustificata
discriminazione nei confronti di chi non ha inteso sottoporsi a vaccinazione.
Nel caso degli avvocati costretti a presentare una certificazione verde per poter accedere in
Tribunale e difendere i diritti dei propri assistiti siamo quindi in presenza di un grave
attentato al diritto di difesa garantito dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali.
Per questo motivo chiediamo a tutti gli avvocati italiani e agli Organi e Istituzioni che li rappresentano di mostrare con forza e orgoglio che il ruolo dell’Avvocato è incompatibile
con qualsiasi limitazione imposta all’esercizio della professione.
Per questi motivi, affinchè ad ogni cittadino sia garantito il diritto di scegliere il difensore di fiducia che meglio lo rappresenta anche per le sue opinioni in ambito di
diritti civili, sociali e politici, a nessun avvocato dovrà essere impedito l’ingresso in Tribunale per l’esercizio della sua professione.
Confidiamo fiduciosi nella levata di penne di tutta l’accademia forense e giudiziaria.