Finalmente le nostre ragioni trovano accoglimento, sebbene in via cautelare, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale che ha cassato l’odiosa prassi per cui i dirigenti preposti all’accertamento dell’osservanza dell’obbligo vaccinale , ai sensi dell’art. 2 DL 172/21, hanno sospeso i dipendenti nonostante si trovassero legittimamente assenti dal servizio.
Finora la giurisprudenza amministrativa ci aveva abituati a provvedimenti “fotocopia”, di mera applicazione del dictat governativo sull’obbligo vaccinale ad ogni costo perché il famigerato art. 32 comma primo della Costituzione doveva essere considerato prevalente rispetto a tutto, anche rispetto al limite dimenticato del secondo comma, che vieta qualunque trattamento sanitario lesivo della dignità della persona umana.
Come giuristi abbiamo assistito attoniti ad una pronunzia che imponeva l’inoculazione del farmaco sperimentale ad una sanitaria esonerata per patologia dal proprio medico di base il quale, prestando fede al giuramento, aveva certificato il rischio per la stessa vita della malcapitata.
Eppure per il Giudice Amministrativo il rischio della vita avrebbe potuto essere superato facendo sottoporre la donna al trattamento in presenza di un Medico Rianimatore munito di defibrillatore. Non si sa mai.
E mentre all’interno delle aule di giustizia venivano emesse sentenze di tal tipo, in ambito stragiudiziale siamo stati costretti a dover tutelare i diritti dei cittadini contro i dirigenti di turno, che nella giungla dei provvedimenti normativi, circolari, note e pareri da parte dei Ministeri di competenza, hanno arbitrariamente interpretato in senso estensivo disposizioni eccezionali da applicarsi solo nei casi, nei modi e nei tempi prevista dalla norma.
La conseguenza è stata la creazione di una prassi ancor più odiosa della norma stessa, in quanto frutto di un potere esercitato arbitrariamente e abusivamente dal Dirigente o del Comandante di turno.
Insomma, nel far west c’è sempre lo sceriffo.
E quando pensavamo che l’oscurantismo giuridico avesse preso il sopravvento ecco che spunta il decreto illuminato del Tar dell’Umbria che ha annullato, in via cautelare, il provvedimento di sospensione di un appartenente alla Guardia di Finanza.
Il ricorrente era infatti stato sospeso dal diritto di svolgere la propria attività lavorativa e dalla retribuzione in violazione del disposto di cui all’art. 4 ter del DL 44/2021 inserito nell’art. 2 del DL n. 172/21 che contempla – appunto- l’ipotesi della insussistenza dell’obbligo vaccinale.
Stando alla norma sopra richiamata, il dipendente legittimamente assente dal servizio, ad esempio, in congedo, in aspettativa a qualsiasi titolo o in malattia non è soggetto all’obbligo vaccinale.
Nonostante la chiarezza della norma sotto il profilo letterale almeno, i pubblici funzionari hanno comminato le sospensioni negando finanche il reintegro del dipendente che versa in una situazione legittima di assenza dal servizio.
Il Tar dell’Umbria con il decreto n. 19 pubblicato il 20 gennaio, prendendo atto della normativa vigente e riconoscendo il pregiudizio imminente ed irreparabile derivante dalla sospensione della retribuzione e di ogni altro emolumento economico, ha accolto l’istanza di misura cautelare formulata dal finanziere che dovrà essere reimmesso in servizio con diritto al ripristino della retribuzione già goduta, oltre interessi e rivalutazione.
In attesa della decisione di merito che ci sembra già tracciata, possiamo concludere che c’è luce in fondo al TAR.
Ad Maiora