Con il decreto “polizze”, il Mise di concerto con Salute e Mef sblocca l’approvazione un tassello fondamentale – anche se non è l’ultimo, visto che ora il testo passa al Consiglio di Stato – nell’attuazione della legge “Gelli” (n 24/2017) sulle assicurazioni della responsabilità sanitaria, fino a oggi attuata solo in parte e peraltro già parzialmente modificata dalla giurisprudenza.
Il testo individua le classi di rischio e quindi i massimali minimi per le polizze che secondo la legge sono chiamati a sottoscrivere sia le strutture sanitarie pubbliche e private sia gli operatori sanitari.
Dopo cinque anni di ritardo, ora le strutture sanitarie e le compagnie assicurative avranno ulteriori 24 mesi per adeguare le misure organizzative nonché i contratti di assicurazione ai requisiti minimi fissati dal decreto.
I massimali minimi di garanzia delle polizze per la responsabilità civile verso terzi individuati per diverse classi di rischio dal decreto ministeriale variano da una cifra non inferiore a 1 milione per sinistro (ad esempio per ambulatori e laboratori) fino ad almeno 5 milioni per sinistro e per ciascun anno non inferiore al triplo del massimale per sinistro, per le strutture che svolgono anche attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto.