Con la conversione del D.L. 24 del 24 marzo 2022, tra gli emendamenti, è previsto che l’ultimo periodo dell’art. 4 ter-2 del D.L. 44/2021 (“L’atto di accertamento dell’inadempimento impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attivita’ di supporto alla istituzione scolastica”) “si interpreta nel senso che ai docenti inadempienti si applica, per quanto compatibile, il regime stabilito per i docenti dichiarati temporaneamente inidonei alle proprie funzioni”.
Prima di tale specificazione già il Ministero dell’Istruzione con circolare n. 620 del 28/03/2022 e nota n. 659 del 31/03/2022, data la difficoltà dei dirigenti scolastici nell’applicazione della norma, aveva equiparato il personale inadempiente, fino al 15 giugno 2022 o fino all’adempimento dell’obbligo vaccinale, al personale docente ed educativo dichiarato temporaneamente inidoneo all’insegnamento prevedendo il rinvio all’art. 3 del CCNI del 25 giugno 2008 per l’individuazione delle attività a supporto dell’istituzione scolastica.
Nella pratica sta accadendo che i dirigenti scolastici, nei riguardi dei docenti inadempienti, provvedono ad un vero e proprio demansionamento portando la prestazione lavorativa a sei giorni (quando è prassi prevedere il giorno di riposo) e per di più con notevole aumento del monte ore settimanale, il tutto senza adeguamento della retribuzione. Ma su questo ultimo aspetto cosa potevamo aspettarci, se già a seguito della sospensione, non essendo previsto alcun emolumento, si può anche morire di fame!
Ma come si può equiparare soggetti “inidonei perché fragili” e soggetti “inidonei perché inadempienti”? E’ completamente al di fuori da ogni logica giuridica prevedere il richiamo alla contrattazione collettiva integrativa posta a tutela dei lavoratori fragili. L’inidoneità è una condizione accertata di malattia ed infatti, il CCNI 2008 all’art. 2 comma 5 prevede proprio che “L’inidoneità allo svolgimento della propria funzione per motivi di salute deve risultare da apposito referto medico rilasciato dalla Commissione Medica di Verifica presso il MEF territorialmente competente”.
Ebbene, quale accertamento medico è stato fatto per gli insegnanti inadempienti? L’unico accertamento è un controllo su piattaforma dal quale appare un “pallino rosso”. Il pallino rosso è diventato un certificato medico in grado di stabilire l’inidoneità all’insegnamento!
Inoltre, nella casistica, le cause di inidoneità all’insegnamento riguardano perlopiù patologie psichiatriche. In proposito, si rinvia ad uno studio curato da Lodolo D’Oria e pubblicato nel mese di ottobre 2012, che ha esaminato le diagnosi formulate dai Collegi Medici per determinare l’inidoneità all’insegnamento per motivi di salute, il quale ha dimostrato che l’inidoneità degli insegnanti è causata da patologie psichiatriche in oltre il 60% dei casi (il 70% delle quali appartengono all’area ansioso-depressiva), mentre le “disfonie” sono appena il 13% (5 volte di meno).
Ma da quali patologie sono affetti i docenti non vaccinati?Nella maggior parte dei casi si tratta di soggetti “guariti”, ed in possesso di un certificato, ma nonostante tutto considerati “malati”! Assurdo! Ciononostante, il Ministero dell’Istruzione prima e il “legislatore” con la conversione del D.L. 24 marzo 2022 poi, equiparano il personale inadempiente a quello “fragile” senza che vi sia stata alcuna valutazione certificata sullo stato di salute che renderebbe quello stesso personale inidoneo. La sintesi paradossale è che il docente non vaccinato, e quindi inadempiente, è considerato, senza alcuna attestazione medica o evidenza scientifica, malato “temporaneamente” e quindi inidoneo all’insegnamento, ma badate bene, fino al 15 giugno!
Più che una tutela per il soggetto fragile, questo trattamento costituisce una “punizione temporanea per la disobbedienza”, laddove quest’ultima è diventata una condizione patologica tale da non consentire il contatto con gli altri!