Via libera alla legge in materia di trasparenza dei rapporti tra imprese produttrici, soggetti che operano nel settore salute e organizzazioni sanitarie, il cosiddetto ‘Sunshine act‘, che permette di vigilare sui legami di interesse tra 290 mila aziende sanitarie, un milione di operatori della salute e i vertici amministrativi della sanità pubblica.
L’obiettivo – come spiegato dai firmatari della proposta – è quello di attuare quanto più efficacemente possibile la trasparenza e prevenire processi distorsivi, attraverso l’obbligo di dichiarazione da parte dell’azienda (e non del sanitario, che non avrà alcun obbligo), su un sito internet consultabile da tutti i cittadini come registro pubblico telematico, degli accordi che comportano benefici per chi opera nella sanità.
L’intento, dunque, sarebbe quello di rendere trasparenti le erogazioni o i benefit che le imprese produttrici effettuano nei confronti dei soggetti o delle organizzazioni che operano nel settore della salute umana e veterinaria, al fine di prevenire i fenomeni correttivi o inquinati da conflitti di interessi.
Questo nuovo strumento si affianca a quello di recente introduzione in altri ambiti della pubblica amministrazione del cosiddetto whistleblowing, ossia la “delazione tra colleghi“, e cioè la possibilità di segnalare dall’interno, con adeguate tutele, le condotte poste in essere in violazione del Sunshine act.
Tra le novità di particolare interesse si segnala:
📌la pubblicità, in aggiunta alle erogazioni e agli accordi, anche delle convenzioni tra sanitari/organizzazioni sanitarie e imprese produttrici;
📌aumento della soglia minima oltre la quale si attiva l’obbligo di trasparenza che, per i singoli sanitari, vale quando il valore della singola elargizione sia maggiore di 100 euro e quando il valore complessivo annuale sia maggiore di 1.000, mentre per le organizzazioni sanitarie quando le elargizioni siano superiori a 1.000 euro e un valore complessivo annuo superiore a 2.500 euro;
📌 applicazione degli standard degli open data alla ricerca e all’estrazione delle comunicazioni, dei dati e degli atti;
📌l’aggiornamento dell’autorizzazione di spesa necessaria per gli oneri correlati all’istituzione del registro della sanità trasparente con la riformulazione della disposizione che assegna il 50% dei proventi derivanti dalla riscossione delle sanzioni per il miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia delle attività di vigilanza svolte ai sensi del Sunshine act.
Di particolare interesse è la disposizione che prescrive che, alla stipulazione dell’accordo tra produttore/farmaceutica e sanitario, viene automaticamente prestato il consenso alla pubblicazione nel registro telematico ai fini della pubblicità, anche qualora ciò non fosse espressamente autorizzato e, addirittura, anche nel caso intervenissero accordi o dichiarazioni in senso contrario.
Quanto alle sanzioni, è previsto che le imprese produttrici siano responsabili della veridicità dei dati contenuti nelle dette comunicazioni le quali, se vengono omesse, sarà applica, per ciascuna comunicazione omessa, la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di 1.000 euro aumentata di 20 volte l’importo dell’erogazione alla quale si riferisce l’omissione.
All’impresa produttrice che omette di trasmettere la comunicazione di partecipazioni azionarie del sanitario si applicherà la sanzione da 5.000 a 50.000 euro.
Infine, in caso di informazioni incomplete, l’impresa produttrice subirà le stesse sanzioni se omette l’integrazione o la correzione nei 90 giorni successivi, mentre – salvo che il fatto costituisca reato – in caso che le notizie siano false, si applica la sanzione pecuniaria da 5.000 a 100.000 euro.
Un passo avanti verso una trasparenza effettiva con l’unica pecca della ultrattività della trasparenza, nel senso che, in mancanza di una disposizione intertemporale, il nuovo sistema si applica per i rapporti futuri e non per quelli passati, ma tant’è, accontentiamoci del meglio che riesce a fare la piccola forza di opposizione che ha promosso il Sunshine act.