Illustrissimo Signor
Direttore della Casa di Reclusione di Roma Rebibbia
Via pec: cr.roma@giustiziacert.it
Illustrissimo Signor
Direttore della Casa Circondariale di Regina Coeli
Via pec: cc.reginacoeli.roma@giustiziacert.it
Spett.le
Ministero della Giustizia
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
Via pec: prot.dap@giustiziacert.it
Illustrissimo Signor
Garante Nazionale dei Diritti delle Persone privale della Libertà Personale
Via pec: prot.segreteria@cert.garantepl.it
Spett.le
Unione Camere Penali
P.C. via mail: segreteria@camerepenali.it
Spett.le
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma
P.C. via mail: consiglio@ordineavvocati.roma.it
Oggetto: Diffida al D.A.P. ad astenersi dalla richiesta di esibizione della certificazione verde Covid 19 agli Avvocati per l’accesso negli edifici penitenziari nell’esercizio della funzione difensiva e del mandato ricevuto da soggetto in stato di detenzione.
AVVOCATI LIBERI (già Mille Avvocati per la Costituzione), associazione e collegio difensivo nazionale costituito da avvocati italiani che vigila sull’osservanza dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone riconosciuti dalla Costituzione della Repubblica Italiana, dalla carta C.E.D.U., dal diritto dell’Unione Europea e infine dai Trattati Internazionali, chiede riscontro, avendo raccolto varie segnalazioni in tal senso, circa l’esistenza di un obbligo per gli Avvocati del possesso e di esibizione della certificazione verde di cui al D.L. 52/2021 al fine di accedere ai carceri di cui in intestazione e tenere un colloquio in presenza con i detenuti propri assistiti.
Si rammenta che l’imposizione di limitazioni di diritti di rilievo costituzionale è affidata alla riserva assoluta della legge ordinaria, la quale disciplina la materia nel seguente modo:
➢ il D.L. n. 105 del 23.7.2021, all’art. 3, nell’integrare il D.L. 52/21 prevede che “a far data dal 6 agosto 2021, è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all’articolo 9, comma 2, l’accesso ai seguenti servizi e attività: a) servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, di cui all’articolo 4, per il consumo al tavolo, al chiuso; b) spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi, di cui all’articolo 5; c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre, di cui all’articolo 5-bis; d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, di cui all’articolo 6, limitatamente alle attività al chiuso; e) sagre e fiere, convegni e congressi di cui all’articolo 7; f) centri termali, parchi tematici e di divertimento; g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, di cui all’articolo 8-bis, comma 1, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione; h) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò, di cui all’articolo 8-ter; concorsi pubblici”.
➢ il D.L. n. 111 del 6.8.2021, all’art. 1, nell’integrare il D.L. 52/21 ha previsto l’obbligo di utilizzo delle certificazioni verdi COVID-19 per “tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari”.
➢ il D.L 127 del 21.9.2021, all’art. 1, nell’integrare il D.L. 52/21 prevede che “dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2, al personale delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al personale di cui all’articolo 3 del predetto decreto legislativo, al personale delle Autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per la società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Banca d’Italia, nonché degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale, ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro, nell’ambito del territorio nazionale, in cui il predetto personale svolge l’attività lavorativa, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2; La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni di cui al comma 1”;
➢ all’art. 2 D.L 127/21 si stabilisce che “dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, i componenti delle commissioni tributarie non possono accedere agli uffici giudiziari ove svolgono la loro attività lavorativa se non possiedono e, su richiesta, non esibiscono la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2”;
➢ al comma 8 del citato art. 2 si stabilisce che “Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 4, che accedono agli uffici giudiziari, ivi inclusi gli avvocati e gli altri difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, i testimoni e le parti del processo”; e infine, all’art. 3, che “dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell’accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2”.
A prescindere da ogni considerazione su questioni di legittimità costituzionale delle normative sopra richiamate, in questa sede basterà considerare che l’impiego delle certificazioni verdi è dettagliatamente previsto dalle norme suddette e che non può esserne esteso, ex abrupto, oltre i casi espressamente previsti dalla legge, trattandosi di norme che già comprimono profondamente le libertà costituzionali ed i diritti inviolabili dei cittadini.
Qualsiasi richiesta di esibizione del c.d. green pass al di fuori – e oltre – le ipotesi tassative indicate della norma, si appalesa tanto illegittima per la lesione dei diritti inviolabili che ne consegue, quanto illegale in considerazione del fatto che la normativa predetta ha dettagliatamente stabilito, volta per volta, chi sono i soggetti tenuti all’obbligo ed al controllo del possesso e della validità della certificazione, tanto che non è giuridicamente ammissibile alcuna operazione idonea a estendere l’obbligo del lasciapassare a soggetti espressamente esclusi dalla legge ovvero in ambiti ulteriori e diversi da quelli previsti dalla legge medesima.
La pretesa di esibizione della certificazione verde Covid-19 agli Avvocati per l’ingresso negli Istituti penitenziari in intestazione è priva di idonea copertura normativa e, dunque, costituisce un atto illegale, discriminatorio, in grave pregiudizio del diritto sia del cittadino sia dell’avvocato, del diritto di difesa e della funzione di assistenza tecnica di rilievo costituzionale, di particolare importanza e delicatezza proprio perché esercitata nell’interesse di soggetti ristretti nella propria libertà personale.
Oltretutto, un provvedimento amministrativo di questo tipo, emesso da un funzionario o dipendente pubblico, configura il delitto di abuso d’ufficio per eccesso di potere e violazione di una legge da cui non residua alcun margine di discrezionalità nell’applicazione della disciplina oltre i casi consentiti, cagionando un danno ingiusto al diritto di difesa di una persona ristretta in vinculis, che non potrebbe conferire e incontrare il proprio Avvocato a causa di un provvedimento del Direttore di un carcere che, ad libidum, impone un ostacolo illegittimo all’accesso ed all’incontro in presenza con il difensore.
Francamente inaccettabile per ogni cittadino, per tutti i detenuti e per ciascun Avvocato.
DIFFIDA
– i Direttori degli Istituti Penitenziari e/o i Dirigenti Amministrativi a revocare immediatamente ogni provvedimento per il quale sia imposto agli Avvocati l’esibizione del certificato verde Covid-19 c.d. green pass per l’accesso negli Istituti penitenziari nell’esercizio della propria funzione difensiva e del mandato ricevuto da soggetto in stato di detenzione;
– i Funzionari e le Autorità in indirizzo, ciascuno per le proprie competenze, affinché invitino i Direttori degli Istituti Penitenziari e/o i Dirigenti Amministrativi dei predetti istituti a non emanare circolari, ordini di servizio ed atti amministrativi che impongano al personale dipendente la richiesta di esibizione della certificazione verde Covid1-9 all’utenza in generale, ed agli avvocati in particolare, né di predisporre, promuovere o adottare qualsivoglia misura o onere che, anche di fatto, sia in grado di limitare o condizionare l’esercizio del diritto di difesa degli Avvocati che accedono negli Istituti carcerari per l’esercizio della funzione e del mandato;
– i Funzionari e le Autorità in indirizzo, ciascuno per le proprie competenze, affinché accertino se ed in quali Istituti Penitenziari siano stati emanati circolari ed altri atti amministrativi che prevedano l’obbligo di esibizione della certificazione green pass per l’utenza e gli Avvocati, ed in caso di accertamento positivo invitino i Direttori degli Istituti Penitenziari e i Dirigenti Amministrativi preposti a revocare immediatamente tali atti, e rimuoverne ogni disposizione conseguente.
Con l’avvertenza che AVVOCATI LIBERI (già Mille Avvocati per la Costituzione) rimarrà vigile sull’osservanza della legge e della presente diffida, e che, in difetto, si denunceranno alle competenti Autorità Giudiziarie i pubblici funzionari responsabili civilmente dei danni e penalmente delle violazioni consumate.
Distinti Saluti.
Avv. Antonietta Veneziano
estensore
Avv. Angelo Di Lorenzo
Presidente