L’Assessorato della Salute della Regione Siciliana ha emanato la nota n. 7146 del 23.02.2024 avente ad oggetto una “Emergenza morbillo in Europa” con la quale, paventando la recrudescenza della malattia, dava indirizzo ai Dirigenti degli Istituti Scolastici siciliani di ogni ordine e grado (compresi gli Istituti privati non paritari) di “verificare, in tempi brevi, lo stato vaccinale di tutti i soggetti di età compresa tra zero e sedici anni”, precisando che “tutti i soggetti non vaccinati, individuati a seguito della verifica effettuata devono essere sospesi dalla frequenza scolastica ed inviati presso lo studio del Pediatra e/o il Centro di Vaccinazione aziendale di riferimento per iniziare e/o completare il ciclo di vaccinazione…”.
…tutti devono essere sospesi…
La chiusa della nota è la ciliegina sulla torta: “al fine di limitare ulteriormente la circolazione della malattia, potrebbe essere auspicabile un analogo provvedimento, nei confronti di tutto il personale scolastico che, in atto, non risulta correttamente vaccinato…”.
Al netto delle evidenti illegittimità e storture dell’esercizio del potere amministrativo che saranno approfondite in separata sede, il canone ermeneutico “in claris non fit interpretatio” posto dall’art.12 Preleggi esclude ogni necessità di interpretare una norma chiara sotto il profilo semantico e logico.
Poiché l’unico caso in cui sarebbe ravvisabile la logica concordanza tra i “chiarimenti” dei presidi e la lettera della nota sarebbe quello (alquanto improbabile, direi) di un quindicenne “ripetente” all’asilo, l’abnormità della nota assessoriale avrebbe dovuto essere assunta ictu oculi dai dirigenti scolastici, primi responsabili nel loro ambito della corretta applicazione della normativa in materia.
Dopo aver diffidato le scuole che si sono prestate ad eseguire abusi sui diritti allo studio dei minori, ALI ha diffidato direttamente l’Assessore alla Salute siciliano ed i due Dirigenti firmatari della nota prot./serv/4/n. 7146 del 23.02.2024 con cui, paventando una emergenza sanitaria da morbillo, si dà mandato agli Uffici scolastici Provinciali – per il tramite dei Dirigenti Scolastici – di verificare, in tempi brevi, lo stato vaccinale di tutti i soggetti di età compresa tra 0⃣ e 1⃣6⃣ anni che frequentano gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado e SOSPENDERE DALLA FREQUENZA scolastica tutti gli alunni che fossero risultati non vaccinati contro il morbillo.
La nota prevede, oltre alla sospensione dalla frequenza scolastica, non solo l’invio dell’alunno presso lo studio del Pediatra e/o del Centro di Vaccinazione Aziendale di riferimento per procedere alla “regolarizzazione” ma, addirittura, auspica “analoghi” provvedimenti di sospensione nei riguardi del personale scolastico che non risultasse vaccinato.
È tanto evidente quanto inaccettabile questo provvedimento che sconfina i limiti della legalità in un ordinamento che non prevede simili ipotesi, e che invece vieta l’esercizio di poteri pubblici istigatori, violenti ed abusivi, che comportano discriminazione e che incidono direttamente sul diritto al lavoro, allo studio e che ledono la dignità personale.
Premesso che alcuna Autorità sanitaria italiana – tantomeno europea – ha diramato dichiarazioni riguardanti presunte epidemie di morbillo nel territorio nazionale e tantomeno in quello isolano, basta ricordare che l’obbligo di vaccinazione pediatrica costituisce requisito di accesso solo per i servizi educativi per l’infanzia e per le scuole dell’infanzia (dunque per la fascia di età 0⃣-6⃣ anni), mentre per gli altri gradi di istruzione (fascia 6⃣-1⃣6⃣ anni) è prevista, in caso di irregolarità profilattiche, solo una sanzione pecuniaria agli esercenti la potestà.
Inoltre la legge stabilisce determinate modalità e tempistiche per la verifica dello stato vaccinale degli studenti, da effettuarsi inderogabilmente all’atto dell’iscrizione alla scuola e, perciò, i Dirigenti scolastici non sono affatto legittimati ad effettuare il controllo come prospettato dalla nota, non essendo nemmeno autorizzati al trattamento dei dati personali sensibilissimi, compito che la legge affida alle Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti.
Oltretutto, salvo quanto accaduto durante la pandemia, alcuna norma giuridica impone simili obblighi per il personale scolastico che, dunque, non potrà essere sospeso.
L’ignoranza della Legge – confermata anche dalle parole di uno dei dirigenti firmatari della nota – non scusa i pubblici funzionari ed i soggetti titolari di funzioni apicali nella pubblica amministrazione (Assessore alla Salute o Dirigenti generali), i quali o revocheranno immediatamente la nota abusiva ed illegittima oppure saranno denunciati alla competente Procura della Repubblica per l’istigazione a delinquere dei Dirigenti scolastici (art. 414 c.p.) alla commissione di più delitti di violenza privata (art. 610 c.p.), di interruzione di pubblico servizio (art. 331 comma 2 c.p.), di accesso abusivo a sistemi informatici (art. 615ter c.p.), di illecito trattamento dei dati personali (art. 167 comma 2, D.Lgs 196/2003) e di diffusione di notizie false, esagerate e tendenziose atte a turbare l’ordine pubblico (art. 656 c.p.).
Con nota n. 7146 del 23 febbraio 2024 dell”Assessorato della Salute della Regione Siciliana – Dipartimento regionale per le attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico -, paventando un’inesistente emergenza morbillo, dava indirizzo alle scuole siciliane di ogni ordine e grado di sospendere dalla frequenza scolastica gli studenti fino ai 16 anni di età non in regola con la vaccinazione anti morbillo; lo stesso Assessorato auspicava analoghi provvedimenti contro il personale scolastico non vaccinato.
Il Dipartimento Minori di ALI, dopo aver diffidato gli Istituti scolastici che avevano dato esecuzione alla detta nota, informava l’Assessorato alla Salute della illegittimità manifesta della propria disposizione, chiedendone la pronta revoca in autotutela.
L’Assessorato alla Salute della Regione Siciliana con sollecitudine istituzionale prendeva atto dell’istanza ricevuta da ALI e sospendeva la nota n 7146 del 23 febbraio 2024